Art. 106 - Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura., Art. 43. - Rapporti processuali.

Corte di Cassazione (5090/2022) – Il principio di consecuzione delle procedure non rileva in caso di ammissione al passivo con riserva di un credito basato su sentenza pronunciata nel corso del concordato preventivo poi sfociato nel fallimento.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 febbraio 2022, n. 5090 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Roberto Amatore.

Fallimento – Credito basato su sentenza non definitiva – Pronuncia risalente alla precedente sede concordataria – Revoca della procedura minore ex art. 173 L.F. - Ammissione al passivo con riserva ai sensi dell'art. 96, terzo comma, n. 3 L.F. - Opposizione proposta dal curatore – Principio di consecuzione delle procedure – Applicabilità – Esclusione – Rigetto del ricorso.

Data di riferimento: 
16/02/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]