Corte di Cassazione (21864/2023) – Concordato in continuità: non sussiste la causa tipica di quel tipo di procedura qualora l’attività in partenza risulti insussistente, in quanto cessata.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 luglio 2023, n. 21864 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Andrea Fidanzia.
Concordato preventivo in continuità in continuità - Attività di impresa cessata - Mera gestione di una partecipazione azionaria minoritaria in un istituto di credito– Mancanza della causa tipica di quella procedura -Mantenimento in vita dell’attività e dei valori aziendali – Presupposto necessario a fini di ammissibilità.
La causa tipica del concordato in continuità non ricorre qualora, al momento della domanda, l’attività d’impresa risulti insussistente in quanto cessata, giustificandosi l’accesso a tale procedura solo in funzione del mantenimento in vita dell’attività e dei valori aziendali. (Massima Ufficiale) [nello specifico la domanda di accesso a quella procedura era stata presentata da una società cooperativa di credito e servizi che essendo stata commissariata non svolgeva più alcuna attività a vantaggio dei soci ma gestiva unicamente una propria minoritaria partecipazione azionaria in un Istituto di credito mediante designazione di un consigliere dell'organo amministrativo, la qual cosa non poteva considerarsi integrasse un'attività d'impresa di direzione e di indirizzo di quell'istituto che potesse costituire espressione della continuità aziendale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)