Corte di Cassazione (16977/2022) – Concordato preventivo c.d. “misto”: considerazioni in tema di applicabilità dell'art. 186 bis L.F. e di corretta interpretazione degli “atti in frode” di cui all’art. 173, 1 comma, L.F.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 maggio 2022, n. 16977 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Roberto Amatore.
Concordato preventivo c.d. “misto”- Criteri da adottarsi ai fini della suo inquadramento e della sua regolamentazione – Applicabilità o meno del disposto dell'art. 186 bis L.F. - Ricorso ad una valutazione di tipo quantitativo – Verifica della prevalenza della componente liquidatoria o di quella in continuità aziendale - Esclusione – Ricorso ad un accertamento di tipo meramente qualitativo – Ricorrere di una delle ipotesi previste da detta norma – Riscontro decisivo.
Concordato preventivo – Revocatoria ex art. 173 L.F. - Emergere dell'avvenuto compimento di atti in frode – Comportamenti da farsi rientrare in tale ipotesi - Presupposti necessari.
Non è condivisibile che si possa rintracciare nella mancata applicazione del cd. criterio quantitativo, consistente nella riscontrata prevalenza della prospettiva liquidatoria rispetto a quella della continuità, un criterio per escludere che si possa far rientrare nell'ambito del disposto dell'art. 186 bis L.F. una proposta di concordato preventivo, dovendosi fare ricorso al fine di poterla considerare come rientrante in quella previsione solo ad un criterio qualitativo, stante che il tratto distintivo di detta ipotesi speciale di concordato è dato dalla previsione di una delle fattispecie tipiche, di cui al su richiamato articolo, di prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, ovvero di cessione dell'azienda in esercizio o di conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, anche se accompagnata da una componente liquidatoria di un qualche rilievo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di concordato preventivo, ai fini della revoca ex art. 173 L.F. occorre che si riscontri l'esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza, che può consistere anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo necessaria la volontaria preordinazione dell'omissione al conseguimento dell'effetto decettivo. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-25-maggio-2022-n-16977-pres-scaldaferri-est-amatore
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27535.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 gennaio 2020, n. 734 https://www.unijuris.it/node/5016; con riferimento alla seconda: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 giugno 2018, n. 15013 https://www.unijuris.it/node/4821 e Cassazione civile, Sez. I, 26 Novembre 2018, n. 30537 https://www.unijuris.it/node/4579].