Tribunale di Mantova – Sovraindebitamento e accordo con i creditori: con riferimento ai crediti tributari rileva, al fine del raggiungimento o meno della maggioranza richiesta per l'approvazione, la sola volontà degli Enti impositori.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 05/05/2022 - 15:56Tribunale Ordinario di Mantova, Ufficio Fallimenti, 11 aprile 2022 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Mauro Pietro Bernardi.
Sovraindebitamento - Accordo di composizione del crisi – Calcolo delle maggioranze necessarie per l'approvazione – Crediti tributari – Voto espresso dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni – Manifestazione contraria da non prendersi in considerazione – Rilevanza da riconoscersi alla sola volontà delli Enti impositori – Mancata manifestazione – Applicazione del principio del silenzo-assenso.