Tribunale di Bologna – Omologazione di una proposta di accordo con i creditori perché più favorevole dell'alternativa liquidatoria ed in linea con la ratio della L. 3/2012 volta a garantire al sovraindebitato un tenore di vita adeguato.

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Data di riferimento: 
12/01/2022

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e fallimentare, 12 gennaio 2022 – Giudice Delegato Maurizio Atzori.

Sovraindebitamento – Accordo con i creditori – Vantaggiosità rispetto all'alternativa liquidatoria – Conformità con la ratio sottesa alla L. 3/2012 – Omologabilità.

In presenza di una proposta di accordo che preveda l'offerta da parte del soggetto sovraindebitato di una quota del suo stipendio, del canone di affitto di un ramo d’azienda e della somma messa a sua disposizione, senza obbligo di restituzione, da parte della di lui moglie separata, apporto monetario vincolato all’assenso del creditore ipotecario alla cancellazione delle ipoteche gravanti sull’immobile a lei assegnato in sede, appunto, di separazione e all’omologazione dell’accordo, non può ritenersi migliorativa la procedura di liquidazione del patrimonio consistente nella vendita del ramo d’azienda; ciò alla luce del minore valore di quello rispetto all’apporto finanziario del terzo che verrebbe meno, del fatto che la cessione di quel bene escluderebbe anche la possibilità per il debitore di cedere parte del suo stipendio ed, infine, perché alternativa contraria alla ratio della L. 3/2012, in quanto la perdita del lavoro da parte del proponente comporterebbe il venir meno della fonte di sostentamento sua e della sua famiglia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27086.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: