Tribunale di Parma – Sovraindebitamento e accordo con i creditori: la precedente costituzione da parte del proponente di un fondo patrimoniale non costituisce atto in frode laddove tale iniziativa non sia stata sottaciuta.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 04/10/2021 - 09:24Tribunale Ordinario di Parma, Sez. fallimentare, 26 agosto 2021 (data del provvedimento) – Giud. Deleg. Enrico Vernizzi.
Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Proponente - Precedente costituzione di fondo patrimoniale – Circostanza regolarmente comunicata ai creditori – Atto di frode – Insussistenza – Fondamento.
Data di riferimento:
26/08/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]