Tribunale di La Spezia – Sovraindebitamento ed accordo di composizione della crisi: con riferimento a tributi erariali spetta all'Agenzia delle Entrate la competenza all'espressione del voto.

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Data di riferimento: 
09/04/2019

 

Tribunale Ordinario di  La Spezia, 09 aprile 2019 - Giud. Gabriele Giovanni Gaggioli.    

Sovraindebitamento - Accordo di composizione della crisi - Procedibilità - Crediti costituenti tributi erariali - Espressione del voto - Ente competente - Agenzia delle Entrate - Agenzia delle Entrate Riscossione - Diritto al voto solo con riferimento agli oneri di riscossione.

Crisi da sovraindebitamento - Accordo di composizione della crisi - Circolare  n. 16/2018 del 23/07/2018 dell'Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti - Natura interpretatativa - Non vincolarietà - Facoltà per il giudice di disattenderla - Crediti erariali già iscritti a ruolo - Espressione del voto -Possibilità di riconoscerla all'Agenzia delle Entrate anche in tale ipotesi. 

Crisi da sovraindebitamento - Accordo di composizione della crisi - Maggioranza del 60% dei crediti aventi adiritto al voto - Mancato raggiungimento - Giudice - Pronuncia di improcedibilità della procedura - Possibilità dell'impugnazione di quella decisione.

Al fini dell'espressione del voto in sede di accordo di composizione della crisi, si deve ritenere, con riferimento alla posizione dello Stato creditore di tributi erariali, che la scelta costituisca attività di amministrazione e non di riscossione degli stessi, ragion per cui la competenza ad esprimere l'adesione o meno a quella procedura spetti, in considerazione della discrezionalità amministrativa di cui compete e che, in quanto, tale risulta insindacabile dal Giudice della procedura, all'Agenzia delle Entrate, per il tramite della Direzione territorialmente competente, e non all'Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto spetta alla prima, tenuto conto degli interessi nello specifico rilevanti, di eventualmente rinunciare in tutto o in parte alla riscossione dei tributi. All'Agenzia della Entrate Riscossione spetta la legittimazione, per il tramite dell'Area territoriale competente avuto riguardo al domicilio fiscale del debitore all'atto della domanda, al voto rispetto ai soli importi dovuti a titolo di oneri della riscossione. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

La circolare n. 16/2018 del 23/07/2018 dell'Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, che nel caso degli accordi di composizione della crisi prevede (in difformità rispetto a quanto disposto dall'art. 173 ter, commi 3 e 4, L.F., che ha, a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 81, della L. 232/2016, escluso che nell'ipotesi di concordato preventivo tale distinzione rilevi) che la legittimazione al voto spetti all'Agenzia delle Entrate per  i soli tributi non ancora iscritti a ruolo,   e sia viceversa attribuita all'Agenzia delle Entrate Riscossione per quelli già iscritti a ruolo, si deve ritenere possa essere disattesa dal Giudice della procedura, trattandosi di circolare meramente interpretativa in contrasto col la volontà legislativa in punto di competenza degli Enti di cui si compone lo Stato ed in quanto tale vincolante nei soli confronti delle Amministrazione cui è indirizzata, e non di circolare organizzativa, costituente fonte di diritto ed in quanto tale vincolante anche nei confronti dei soggetti estranei all'Amministrazione. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Nel caso la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento non raggiunga la maggioranza del 60% dei crediti aventi diritto al voto necessaria ex art.11, n. 2, L. 3/2012 per la sua approvazione, il giudice non si pronuncia nel senso del rigetto dell'omologazione, ma nel senso della  improcedibilità di quella procedura, pronuncia questa che comunque non esclude  la possibilità, come avviene in caso di rigetto dell'omologazione, della sua impugnazione ai sensi dell'art.12, secondo comma, quarto periodo, di detta legge. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22978.pdf

[il Tribunale con riferimento alla disciplina del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che entrerà in vigore il 15/08/2020, ha precisato che l'attività di amministrazione dei tributi consistente nell'esercizio del voto assumerà in futuro i connotati della discrezionalità mista e cioé, in parte della discrezionalità tecnica ed in parte della discrezionalità amministrativa. Gli artt. 74 e ss. del D.Lgs. 14/2019 disciplinano infatti la procedura di concordato minore che sostituisce la procedura di accordo di composizione della crisi di cui alla L. 3/2012 e all'art. 80, terzo comma, secondo periodo, prevede che "Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione di parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fine del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria". La disamina svolta dall'Amministrazione Finanziaria risulta dunque censurabile dal Giudice della procedura, in quanto espressione di descrezionalità tecnica, nell'ipotesi che il voto negativo da parte dell'Amministrazione risulti decisivo per la mancata formazione della maggioranza per l'approvazione della  proposta e che  il pagamento proposto in sede accordo di composizione della crisi risulti più conveniente rispetto alla soddisfazione del credito erariale derivante dalla liquidazione dei beni del debitore; risulta viceversa insindacabile dal Giudice in quanto espressione di discrezionalità amministrativa, sia in caso di voto negativo che positivo, nell'ipotesi di maggiore convenienza della liquidazione].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: