Tribunale di Pavia – Sovraindebitamento: in sede di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti il giudice, laddove ricorrano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 quater, L. 3/2012, può by-passare l'esito negativo della votazione.

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Data di riferimento: 
21/07/2021

Tribunale di Pavia, Sez. Fallimentare, 21 luglio 2021 (data del provvedimento) -  Giud. Francesca Paola Claris Appiani.

Sovraindebitamento – Composizione della crisi - Accordo di ristrutturazione dei debiti – Votazione– Mancata approvazione della proposta – Ente previdenziale – Mancata espressione o voto contrario – Circostanza decisiva – Fase dell'omologa - Giudice – Possibilità del cram down nei confronti di quella amministrazione – Presupposto necessario -- Alternativa liquidatoria -  Previsione di un esito meno favorevole.

Ai sensi dell’art. 12, comma 3 quater, L. 3/2012, il giudice, in sede di omologa di una proposta di un soggetto sovraindebitato di accordo, per la composizione della crisi, di ristrutturazione dei debiti, può superare l'esito negativo della votazione qualora la mancata espressione del voto o il voto contrario dell'ente previdenziale risulti essere stato decisivo e ritenga che la proposta risulti più favorevole per quella amministrazione  rispetto all’alternativa liquidatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25801.pdf

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Pistoia 08 luglio 2021 https://www.unijuris.it/node/5776 )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: