Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sovraindebitamento e procedura familiare di accordo con i creditori: al fine dell'omologa risulta necessario che la percentuale del 60% dei crediti sia stata raggiunta con riferimento ad ogni singolo debitore.

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Data di riferimento: 
16/02/2022

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 16 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Marta Sodano.

Sovraindebitamento – Accordo con i creditori – Procedura familiare – Omologazione – Maggioranza del 60% dei crediti – Raggiungimento da parte di ogni singolo debitore – Presupposto necessario – Fondamento.

Con riferimento ad una procedura dì accordo di composizione della crisi proposta, ai sensi dell'art. 7 bis L.3/2012, da due familiari conviventi in ragione dell'origine comune del sovraindebitamento, si deve ritenere, stante che detto articolo prevede che nell'ambito delle procedure familiari le masse attive e passive dei debitori istanti debbano comunque restare distinte, che il giudice al fine di un'eventuale omologazione debba verificare che la maggioranza del 60% dei crediti, come richiesta dall'art. 11 di detta legge, sia stata raggiunta con riferimento ad ogni singolo debitore, in quanto non risulta possibile effettuare una votazione unitaria senza distinzione per masse. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27280.pdf

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: