Tribunale di Catania - Inamissibilità del piano di concordato con continuità che non supporti con dati certi la prospettata necessaria riduzione del costo del lavoro e che sia accompagnato da un'inadeguata attestazione.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 25/09/2018 - 10:10Tribunale di Catania, Sez. Fall., 27 giugno 2018 - Pres. Mariano Sciacca, Rel. Lidia Greco, Giud. Lucia De Bernardin.
Concordato con continuità – Art. 186 bis, secondo comma, lettera a) e b) L.F. - Sostenibilità finanziaria - Adeguata informazione dei creditori – Presupposti necessari - Proposta non supportata da dati certi – Inammissibilità.