Corte di Cassazione (16348/2018) - Concordato preventivo con previsione di un'apposita classe composta da soci finanziatori postergati ex art. 2467 c.c.: presupposto di ammissibilità.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 giugno 2018 n. 16348 – Pres. Antonio Didone, Rel. Giuseppe Fichera.
Concordato preventivo con cessione dei beni – Classe composta da soci finanziatori – Previsione -- Presupposto di ammissibilità della proposta – Necessaria previsione della postergazione ex art. 2467 c.c. - Diritto di voto – Riconoscimento.
Nel concordato preventivo, la proposta del debitore può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con il riconoscimento del diritto di voto ai creditori postergati che siano stati inseriti in apposita classe, purché il trattamento previsto per questi ultimi sia tale da non derogare alla regola del loro soddisfacimento sempre posposto a quello integrale degli altri creditori chirografari. (Principio di diritto) [nel caso specifico, la Corte, pur riconoscendo che risultava ammissibile che un concordato con cessione dei beni potesse contemplare la costituzione, oltre che di due classi di chirografari, ciascuna composta ex art. 160, primo comma, lettera c) L.F. da creditori portatori di interessi economici tra loro omogenei, anche la costituzione di un'apposita classe composta da "chirografari soci", aventi parimente diritto di voto, il cui credito risultasse postergato ai sensi dell'art. 2467, secondo comma, c.c., ha ritenuto comunque inammissibile, per violazione di tale regola, quella proposta per avere prospettato per tutti un pagamento nella misura del 100%, senza però prevedere per i componenti di quest'ultima classe alcuna posticipazione temporale] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)