Corte di Cassazione (14069/2018) - Termine annuale entro cui il fallimento può essere esteso al socio illimitatamente responsabile, che sia receduto prima del deposito da parte della società, poi fallita, di una proposta di concordato.

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Data di riferimento: 
01/06/2018

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., Sottosez. I, 01 giugno 2018 n. 14069 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Francesco Terrusi.

Società – Domanda di concordato preventivo – Deposito – Mancata ammissione – Conseguente fallimento - Socio illimitatamente responsabile – Recesso medio tempore – Fallimento in estensione – Termine annuale – Decorrenza – Termine del rapporto – Limite finale – Data di estensione – Principio di consecuzione – Inapplicabilità.

Società con soci illimitatamente responsabili –  Recesso di questi - Istruttoria prefallimentare in corso – Deposito di una domanda di concordato preventivo – Non ammissione - Successiva dichiarazione di fallimento- Fallimento in estensione – Valutazione circa il decorso del termine annuale dal recesso – Principio di consecuzione delle procedure – Inapplicabilità – Apertura del concorso – Data da prendersi in considerazione – Data della domanda di concordato – Ipotesi da escludersi.

Il termine annuale entro cui il fallimento può essere esteso al socio illimitatamente responsabile, che sia receduto dalla società dopo la presentazione della proposta di concordato preventivo, dichiarata inammissibile, e prima della conseguente dichiarazione di fallimento, inizia a decorrere dalla data di scioglimento del rapporto sociale, e trova il suo limite finale nella data di estensione della dichiarazione del fallimento nei confronti del socio. L'estensione ai soci del fallimento della società, infatti, è istituto eccezionale, sicché non può operare il cd. principio di consecuzione tra le procedure concorsuali. (Massima ufficiale)

Per il principio dell'unitarietà delle procedure concorsuali, ai fini della verifica in ordine al decorso del termine annuale di cui agli artt. 10 e 11 L. Fall., nel caso in cui la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore defunto o cessato faccia seguito alla mancata omologazione o alla risoluzione o all'annullamento del concordato preventivo dallo stesso proposto , deve tenersi conto, quale termine inziale, della data di ammissione alla procedura minore; tale regola non può, viceversa, trovare applicazione nell'ipotesi in cui si tratti di estendere il fallimento di una società, che precedentemente, nel corso dell'istruttoria prefallimentare, aveva depositato un domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai suoi soci illimitatamente responsabili, che, antecedentemente alla data di deposito da parte della società di quell'istanza, siano receduti o deceduti, o siano stati esclusi dalla compagine sociale, in quanto gli effetti di quella procedura non si estendono alle obbligazioni dei singoli soci. Rispetto a questi ultimi, qualora il fallimento si possa a loro estendere in via eccezionale ai sensi dell'art. 147 L.F. come ripercussione dell'insolvenza della società, non può operare il principio di consecuzione che ne giustificherebbe il coinvolgimento sin dal principio nella procedura concorsuale,  ragion per cui, ai fini del calcolo del termine annuale entro il quale possono essere dichiarati a loro volta falliti, risulta irrilevante la data in cui la società ha depositato la domanda di concordato, poi dichiarata inammissibile, dovendosi fare riferimento, al fine di verificare il rispetto del disposto dell'art. 10 L.F.,  alla sola data di apertura del concorso, senza dover prendere in considerazione per calcolare il tempo trascorso, a scopo interrutivo, la durata della pendenza della procedura minore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20285

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: