Art. 49 - Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale., Art. 55. - Effetti del fallimento sui debiti pecuniari.

Corte di Cassazione (23986/2022) –Il creditore è legittimato a richiedere il fallimento del suo debitore nel frattempo divenuto obbligato solidale sussidiario a seguito della pattuizione di una delegazione cumulativa con un suo debitore.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 agosto 2022, n. 23986 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Alberto Pazzi.

Fallimento – Delegazione o accollo cumulativi – Legittimazione del creditore a proporre istanza di fallimento nei   delegante quale obbligato sussidiario solidale – Sussistenza – Fondamento.

Data di riferimento: 
02/08/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]