Corte di Cassazione (23986/2022) –Il creditore è legittimato a richiedere il fallimento del suo debitore nel frattempo divenuto obbligato solidale sussidiario a seguito della pattuizione di una delegazione cumulativa con un suo debitore.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
02/08/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 agosto 2022, n. 23986 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Alberto Pazzi.

Fallimento – Delegazione o accollo cumulativi – Legittimazione del creditore a proporre istanza di fallimento nei   delegante quale obbligato sussidiario solidale – Sussistenza – Fondamento.

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, sussiste la legittimazione attiva del creditore, anche nei confronti dell'obbligato sussidiario solidale, qualora sia stata pattuita una delegazione o accollo cumulativi ed operi il "beneficium ordinis" di cui all'art. 1268, comma 2, c.c., in quanto la nozione di creditore ex art. 6 l.fall. si riferisce letteralmente anche ai titolari di crediti condizionali, ai sensi dell'art. 55 l.fall. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-2-agosto-2022-n-23986-pres-ferro-est-pazzi

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27959.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2020, n. 25317 https://www.unijuris.it/node/5391].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: