Tribunale di Catania - Inamissibilità del piano di concordato con continuità che non supporti con dati certi la prospettata necessaria riduzione del costo del lavoro e che sia accompagnato da un'inadeguata attestazione.
Tribunale di Catania, Sez. Fall., 27 giugno 2018 - Pres. Mariano Sciacca, Rel. Lidia Greco, Giud. Lucia De Bernardin.
Concordato con continuità – Art. 186 bis, secondo comma, lettera a) e b) L.F. - Sostenibilità finanziaria - Adeguata informazione dei creditori – Presupposti necessari - Proposta non supportata da dati certi – Inammissibilità.
Proposta di concordato in continuità - Specifiche criticità – Relazione del professionista – Omessa rilevazione – Necessarie rettifiche - Mancata prospettazione - Fondo rischi – Valorizzazione quale soluzione delle distorsioni – Inadeguatezza dell'attestazione - Inammissibilità della proposta.
Proposta di concordato in continuità - Profili di responsabilità dell'organo amministrativo – Società proponente – Prospettazione – Relazione del professionista – Mancata quantificazione del possibile danno – Alternativa sede fallimentare - Prospettiva di recupero mediante azione risarcitoria – Omessa considerazione – Incompletezza dell'attestazione - Inammissibilità della proposta.
La continuità aziendale prevista in sede di proposta di concordato preventivo, determinando ex se una sottrazione di risorse ai creditori anteriori per effetto del maturare di ulteriore prededuzione deve essere supportata da dati chiari, analitici e soprattutto certi. Pertanto, laddove risulti, in particolare, del tutto aleatoria e dipendente da indefinite variabili in ordine ai tempi e alle modalità di attuazione l'asserita prospettata riduzione del costo del lavoro, posta alla base della realizzabilità in concreto del piano di continuità aziendale per avere proprio l'insostenibilità di quel costo determinato in precedenza l'insorgere della crisi, si deve considerare inadeguata la proposta concordataria in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla informazione fornita ai creditori, sia per quanto attiene ai costi attesi dalla prosecuzione dell’impresa in violazione dell’art. 186 bis, comma 2, lett. a) L.F., sia con riferimento alla funzionalità del piano al miglior soddisfacimento dei creditori, in violazione dell’art. 186 bis, comma 2, lett. b), L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Deve ritenersi inadeguata l’attestazione del professionista di cui all'art. 161, terzo comma, L.F. che, con riferimento alla veridicità dei dati aziendali, in genere, e dei costi del lavoro, in particolare, esposti nel piano di concordato in continuità, ometta di analizzare specifiche criticità operando eventuali ulteriori rettifiche in aumento o in diminuzione, anche prudenziali, e indicando invece il fondo rischi come soluzione a tutte le possibili distorsioni del piano concordatario connesse ai dati contabili o finanziari incerti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In sede di concordato in continuità, si deve considerare imprescindibile, ai fini della completezza della attestazione, ex art 186, secondo comma, lett. b) L.F., in ordine alla funzionalità della prosecuzione dell’attività d’impresa al miglior soddisfacimento dei creditori, che l'analisi da parte del professionista anche in merito ai profili di responsabilità dell'organo amministrativo in carica precedentemente, come prospettati nelle sue relazioni dalla società proponente il concordato, sia svolta in modo adeguato, e non, pertanto, in modo generico e senza alcuna concreta quantificazione né del danno stimato da condotte pregresse, né delle concrete prospettive di recupero del credito connesso all’azione risarcitoria esperibile nell’ipotesi di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)