Corte di Cassazione (16348/2018) - Concordato preventivo: si deve ritenere ammissibile la previsione della costituzione di una classe composta di solo crediti postergati, purchè non deroghi alla regola civilistica della posposizione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 giugno 2018 n. 16348 – Pres. Antonio Didone, Rel. Giuseppe Fichera.
Concordato preventivo – Proposta – Creditori chirografari – Suddivisione in classi – Soddisfazione integrale - Creditori postergati – Inserimento in un'apposita classe – Ammissibilità – Soddisfazione posposta a quella degli altri creditori – Presupposto necessario.
Nel concordato preventivo, la proposta del debitore può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con il riconoscimento del diritto di voto ai creditori postergati che siano stati inseriti in apposita classe, purché il trattamento previsto per questi ultimi sia tale da non derogare alla regola del loro soddisfacimento sempre posposto a quello integrale degli altri creditori chirografari (Principio di diritto) [nel caso specifico, alla luce di detto principio, la Corte ha, pertanto, confermato l'inammissibilità di una proposta di concordato, in quanto il proponente aveva previsto la costituzione di una classe (denominata dei "creditori soci") composta da crediti tutti postergati ex art. 2467, secondo comma, c.c., cui attribuirsi un trattamento equiparato a quello del 100% contemplato per le altre classi di chirigrafari, con ciò determinando una violazione della regola stessa della postergazione, tale da impedire in radice la possibilità dell'omologa della proposta concordataria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2016348.2018_0.pdf