Corte di Cassazione (15285/2018) - Assoggettabilità a fallimento di soggetto che svolga in forma organizzata una attività di intermediazione e di consulenza finanziaria, con l'utilizzazione di personale dipendente.

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Data di riferimento: 
12/06/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 giugno 2018 n. 15285 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Terrusi.

Attività  organizzata di intermediazione o di consulenza finanziaria – Svolgimento – Utilizzo di personale dipendente – Impresa da considerarsi commerciale ex art. 2195 c.c.– Assoggettabilità a fallimento.

Imprenditore individuale – Insolvenza – Fallimento - Presupposto di assoggettabilità – Valutazione globale di crediti ne debiti – Distinzione tra debiti civili e commerciali – Irrilevanza.

Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'esercizio in forma organizzata di un'attività di intermediazione o di consulenza finanziaria determina la soggezione alla procedura concorsuale, poiché l'art. 1 l.fall. rimanda alla nozione di imprenditore commerciale di cui all'art. 2195 c.c., che vi annovera, tra gli altri, coloro che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, un'attività intermediaria nella circolazione di beni (comprese quindi le imprese finanziarie), un'attività bancaria o assicurativa e in genere le "altre attività ausiliarie delle precedenti". (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto fallibile il soggetto dedito ad una attività consistente in servizi di intermediazione e di consulenza finanziaria, con l'utilizzazione di personale dipendente). (Massima ufficiale)

Al  fine della sussistenza, per l'esposizione del debitore al fallimento, del presupposto, di cui all'art. 5 L.F., dell'insolvenza, l'ordinamento non distingue i debiti di un imprenditore individuale in ragione della natura commerciale o civile degli stessi, vale a dire se siano sorti per effetto dell'esecizio dell'impresa o per altre ragioni, e non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte da considerarsi ugualmente rilevanti; pertanto, lo stato di insolvenza deve essere accertato attraverso una valutazione globale, sia  quantitativa che qualitativa, dei debiti e dei crediti del debitore, a prescindere dalle cause che  hanno determinato le relative obbligazioni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione  riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20252

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: