Corte di Cassazione (8882/2020) – Il credito per revoca del sostegno pubblico deve considerarsi privilegiato ex art. 9 D. Lgs. 123/1998 anche se la revoca abbia luogo dopo la presentazione da parte della beneficiaria di una domanda di concordato.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 08/10/2020 - 10:39
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 13 maggio 2020, n. 8882 – Pres. Giacomo Travaglino, Rel. Francesca Fiecconi.
Sostegno pubblico alle imprese - Finalità - Sviluppo delle attività produttive - Impresa beneficiaria – Domanda di concordato preventivo – Garanzia in precedenza concessale – Intervento da considerarsi quale “finanziamento” - Revoca in corso di procedura - Privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Riconoscibilità - Opponibilità alla massa dei creditori.