Tribunale di Roma – Covid-19: il differimento dei termini procedurali previsto dall’art. 83 del D.L. 18/2020 si applica anche rispetto al termine previsto per la proposizione di proposte concorrenti in sede di concordato preventivo.
Tribunale di Roma, Sez. XIV Fallim., 02 aprile 2020 – Giudice Delegato Claudio Tedeschi.
Emergenza epidemiologica da Covid-19 – D.L.18/2020 art. 83 – Termini procedurali scadenti tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 – Sospensione - Concordato preventivo – Proposte concorrenti – Termine per la proposizione – Fissazione a ritroso di 30 giorni rispetto alla data dell’adunanza dei creditori – Termine scadente il 21 marzo 2020 – Necessario differimento della data di adunanza dei creditori – Nessun pregiudizio per le parti.
Stante che le procedure concorsuali non rientrano nell’ambito delle particolari tipologie cui, ai sensi del comma 3 dell’art. 83 del D.L. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), non si applica la sospensione legale di tutti i termini procedurali prevista dal secondo comma di quel decreto in ragione dell’emergenza epidemiologica, si deve ritenere che il differimento disposto dal comma cui si è fatto da ultimo riferimento trovi applicazione, laddove un termine scada nell’arco temporale compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, anche rispetto al termine di giorni trenta prima dell’adunanza di cui all’art. 174 L.F. [nello specifico fissata per il 20 aprile 2020], previsto dall’art 163, quarto comma, L.F. per la presentazione da parte di uno o più creditori di una proposta di concordato concorrente con quella già depositata dal debitore e regolarmente ammessa; ragion per cui, ricorrendo quel presupposto temporale, l’adunanza da cui decorre a ritroso il termine per poter formulare una tale proposta deve essere rinviata ad una data che consenta ai creditori di potersi avvalere di tale opportunità [nello specifico, il differimento di quell’udienza è stato vieppiù deciso dal tribunale in quanto il debitore non era stato in grado di adeguatamente provare che ricorrevano dei validi motivi d’urgenza in ragione dei quali la ritardata trattazione avrebbe potuto produrre quei gravi irrimediabili pregiudizi alle parti che il comma 3 dell’art. 83 del D.L. 18/2020 include tra le ipotesi residuali che, in aggiunta a quelle specificatamente da esso contemplate, escludono la sospensione di termini; ciò essendo pur sempre possibile, in particolare per il proponente, se autorizzato, compiere atti di straordinaria amministrazione ex art. 167, secondo comma, L.F.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23485.pdf