Tribunale di Pistoia – Concordato preventivo ed emergenza Covid-19: presupposti per la concessione del termine previsto dal secondo comma dell’art. 9 D.L. 23/2020 per la presentazione di una nuova proposta ed effetti che ne conseguono.
Tribunale di Pistoia, Ufficio Fallimentare, 05 maggio 2020 – Pres. Est. Nicoletta Curci, Giud. Sergio Garofalo e Lucia Leoncini.
Emergenza Covid-19 - Concordato preventivo – Ammissione alla procedura - Debitore - Presentazione di una nuova proposta e di un nuovo piano - Termine non superiore a novanta giorni – Richiesta di riconoscimento – Momento in cui può essere avanzata.
Emergenza Covid-19 – Propor lenente - Domanda – Nuova proposta e nuovo piano – Concessione di un termine per la presentazione – Accoglimento – Nuovo termine - Non prorogabilità – Sospensione feriale – Esclusione – Effetto – Retrocessione della procedura alla fase dell’ammissione – Obblighi informativi – Dovere di adempimento.
Poiché, al fine della presentazione di una nuova proposta e di un nuovo piano di concordato preventivo, il presupposto della concessione del termine di non più di novanta giorni previsto dal secondo comma dell’art. 9 D.L. 23/2020, “Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19”, è la pendenza, alla data del 23.2.2020, di una procedura di quel tipo nel corso della quale però non si sia ancora registrata la votazione negativa dei creditori sulla originaria proposta, ne deriva che il beneficio della concessione di quell’ulteriore termine è a disposizione del debitore allorquando il procedimento risulta pendente in qualsiasi altra sua fase e, cioè: prima dell’adunanza [come nel caso di specie], dopo l’adunanza ma con votazione favorevole, nelle more tra la votazione approvativa e l’inizio del giudizio di omologazione e nelle more di quest’ultimo giudizio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il termine di novanta giorni, che, ai sensi dell’art. 9, secondo comma, D.L. 23/2020, il tribunale, in considerazione delle limitazioni e delle problematiche causate dal diffondersi della pandemia da Covid-19, può concedere, mediante decreto, al debitore che abbia presentato una domanda di concordato preventivo, già ammessa, affinché possa presentare una nuova proposta, un nuovo piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 L.F., decorre dall’emissione del provvedimento di concessione, non è prorogabile, non è soggetto a sospensione feriale e comporta, laddove concesso, stante che in tal caso la procedura regredisce alla fase dell’ammissibilità, il dovere per il debitore stesso di adempiere agli obblighi informativi di cui all’ottavo comma della suindicata disposizione, mediante i quali non solo renda conto delle iniziative nel frattempo da lui assunte ma anche dell’evoluzione dei fatti sopravvenuti connessi all’emergenza epidemiologica, così da consentire al Commissario Giudiziale di esercitare compiutamente le proprie funzioni di vigilanza.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)