Corte di Cassazione (27345/2024) - Concordato preventivo: non possono proporre impugnazione i creditori che non hanno espresso alcun voto e non hanno proposto opposizione in sede di omologa.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 ottobre 2024, n. 27345 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.
Concordato preventivo – Avvenuta omologazione in assenza di opposizioni – Reclamo proposto da un creditore non votante e non opponente – Inammissibilità – Differenza della sua posizione rispetto a quella dei creditori dissenzienti – Decreto di fissazione dell'udienza di omologazione – Rituale pubblicazione - Non necessità di una espressa notifica nei suoi confronti.
In tema di omologazione del concordato preventivo, deve escludersi che i creditori che non hanno espresso il proprio voto possano essere equiparati ai dissenzienti, ai fini della necessità della notifica prevista dall’art. 180 L. fall., dovendosi perciò ulteriormente escludere che tale omissione possa comportare una violazione del contraddittorio ed una nullità del procedimento. (Massima Ufficiale)
[nello specifico la Corte ha pertanto confermato che non potesse proporre reclamo ex art. 183 L. fall. avverso l'avvenuta omologa di un concordato preventivo, come decisa in assenza di opposizioni, un creditore non votante che pur era venuto a conoscenza della possibilità di proporla in occasione dell'adunanza dei creditori, nonché della data di celebrazione dell'udienza di omologa a seguito della rituale pubblicazione, ai sensi dell'art. 17 L.fall, del decreto che la aveva fissata]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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