Tribunale di Milano - Emergenza da Covid-19: presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva e successiva istanza di accesso alla cassa integrazione salariale in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. 18/2020.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
27/03/2020

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ Fallim., 27 marzo 2020 – Pres. Irene Lupo, Rel. Francesco Pipicelli, Giud. Vincenza Agnese.

Domanda di concordato con riserva – Pandemia da Covid-19 – Trattamenti di cassa integrazione in deroga - Proponente – Istanza di accesso ex art. 22 del D.L. n. 18/2020  – Richiesta da considerarsi relativa ad atto di ordinaria amministrazione - Finalità meramente conservativa del patrimonio – Nessun pregiudizio per i creditori.

Stante che l’art. 22 del D.L. n. 18/2020 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese - prevede che le Regioni e le Province autonome possono, previo accordo con le con le organizzazioni sindacali, concedere “trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata di sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore alle nove settimane”, si deve ritenere che, fermo restando che dovranno esserne in seguito valutati, come da parere favorevole espresso dal Commissario Giudiziale, i riflessi allorché verrà presentata la proposta definitiva,  non necessiti dell’autorizzazione da parte del Giudice Delegato ex art. 167, secondo comma, L.F., come dallo stesso Tribunale dichiarato, l’istanza di un debitore, avanzata a seguito della presentazione di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, sesto comma, L.F., prospettato come liquidatorio e non in continuità, finalizzata ad accedere a quel beneficio, trattandosi di beneficio di legge volto a sostenere l’occupazione e il reddito nella difficile congiuntura emergenziale derivante dalla diffusione della pandemia da Covid- 19,  da considerarsi frutto di una libera scelta imprenditoriale di ordinaria amministrazione  tale da non determinare alcun pregiudizio o danno per il ceto creditorio in quanto caratterizzata da una finalità meramente conservativa del patrimonio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23476.pdf

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Terni, 28 dicembre 2012  https://www.unijuris.it/node/1749]  

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: