Tribunale di Mantova – Fase preconcordataria: ammissibilità della presentazione della domanda di sospensione, e non anche dello scioglimento, di contratti pendenti.
Tribunale di Mantova, Sez. II civ., 09 aprile 2020 – Pres. Andrea Gibelli, Rel. Mauro P. Bernardi, Giud. Francesca Arrigoni.
Fase di preconcordato – Contratti pendenti - Istanza di sospensione – Ammissibilità – Richiesta di scioglimento - Non proponibilità – Motivazione.
Durante la fase pre-concordataria deve ritenersi ammissibile soltanto la sospensione dei contratti pendenti, in particolare laddove il loro mantenimento potrebbe comportate costi di natura prededucibile che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano concordatario da predisporsi, e non anche il loro scioglimento; ciò in quanto la provvisorietà degli effetti della domanda di concordato c.d. in bianco, reversibile ed utilizzabile, all’esito del termine concesso, anche per la presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti nonché non vincolante nella sua formulazione [nello specifico, la domanda del ricorrente prefigurava l’approntamento di una proposta di concordato con continuità indiretta, accompagnato da aspetti di natura liquidatoria] appare incompatibile con la stabilizzazione e la irreversibilità degli effetti che lo scioglimento comporta nei confronti delle controparti contrattuali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23713#gsc.tab=0
[cfr. in questa rivista: Tribunale di Milano, 28 maggio 2014 https://www.unijuris.it/node/2377e Tribunale di Ravenna, 30 maggio 2014 https://www.unijuris.it/node/2374]