Tribunale di Gela – Emergenza da Covid-19: il differimento fino a 90 giorni previsto dall'art.9, comma 2, del D.L. 23/2020 può riconoscersi solo se il diffondersi della pandemia abbia avuto un'incidenza socio-economica sul concordato in corso.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 16/12/2020 - 10:13Tribunale di Gela, Sez. Fallimentare, 22 luglio 2020 – Pres. Maria Rosaria Carlà, Rel. Stefania Sgroi, Giud. Anna Maria Ciancio.