Corte di Cassazione (10889/2020) – Concordato preventivo: considerazioni in merito all'attività istruttoria svolta dal giudice delegato in sede di udienza ex art. 162, secondo comma, L.F. e con riguardo alla presentazione di una seconda attestazione.

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Data di riferimento: 
08/06/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 giugno 2020, n. 10889 – Pres. Antonio Didone, Rel. Eduardo Campese.

Concordato preventivo -  Procedimento camerale ex art. 162 L.F. – Svolgimento dell'attività istruttorie – Delega a singolo giudice da parte del collegio – Principio generale immanente al rito ordinario – Ammissibilità - Attività non espropriativa dei poteri riservati al collegio -  Assenza di pregiudizio per il proponente.

Concordato preventivo – Relazione del professionista – Deposito – Successiva modifica da parte dello stesso o di altro attestatore - Ammissibilità solo in presenza di modifiche alla proposta e al piano.

Nel procedimento camerale applicato a diritti soggettivi - quale innegabilmente si rivela essere anche quello  ex art. 162 L.F. - che non conosce la figura dell'istruttore, trova applicazione, in difetto di esplicite norme derogative, il principio generale immanente al rito ordinario secondo cui un giudice può essere delegato dal collegio alla raccolta di elementi probatori da sottoporre, successivamente, alla piena valutazione dell'organo collegiale [la Corte ha sottolinato come  i vizi dell'attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo, con conseguente onere dell'impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall'invocata nullità processuale, sicché quando il ricorrente non chiarisce - come avvenuto nella specie con riferimento ad attività processuali meramente istruttorie e  pacificamente non decisorie svolte dal giudice delegato dal collegio, in quanto tali non espropriative dei poteri riservati a quest'ultimo - quale pregiudizio sia concretamente derivato alla sua difesa , il motivo di impugnazione si rivela inammissibile] . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Anche successivamente al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo reso dal tribunale è ammessa (attualmente ex art. 172 L.F. soltanto fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori) una modifica sostanziale della originaria proposta o del piano  ma alla proposta o al piano modificato deve sempre accompagnarsi ai sensi dell'art. 161, terzo comma, ultima parte, L.F. una nuova relazione del professionista attestatore tesa evidentemente a corroborare la fattibilità del piano come modificato. Giammai, invece, si deve ritenere che risulti ammesso, per ragioni di tutela delle finalità, verso il tribunale e nei confronti del ceto creditorio, cui la relazione del professionista deve adempiere, che il medesimo attestatore che ha redatto la relazione originaria, o al suo posto altro diverso attestatore, possa modificare le già rese conclusioni  in assenza di modifiche sostanziali della proposta o del piano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25144#gsc.tab=0

[cfr. in questa rivista in merito alle stesse problematiche: Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 febbraio 2020 https://www.unijuris.it/node/5595 ].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
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