Tribunale di Milano – Emergenza da Covid-19: presupposti affinché il debitore che abbia presentato una domanda di concordato con riserva possa beneficiare della proroga fino a 90 giorni prevista dall’art. 9, quarto comma, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

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Data di riferimento: 
28/05/2020

Tribunale di Milano, Sez. Fallimentare II civ., 28 maggio 2020 - Pres. Irene Lupo, Rel. Francesco Pipicelli, Giud. Luisa Vasile

Emergenza Covid-19 – Domanda di concordato con riserva – Tribunale – Presentazione di piano e proposta – Fissazione del termine - Debitore- Istanza di proroga – Concessione – Termine scadente nel periodo di emergenza sanitaria - Art. 9, quarto comma, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 – Possibile ulteriore proroga fino a novanta giorni – Istanza del debitore – Parere del pre-commissario -  Verifica della sussistenza di concreti giustificati motivi – Presupposto necessario - Presentazione di ulteriori documenti – Condizione non richiesta.

Subordinatamente alla verifica della sussistenza di concreti e giustificati motivi così come emergenti dall’istanza del debitore e dal parere del pre-commissario, alla luce dei riflessi dell’emergenza sanitaria Covid-19 e del conseguente lockdown quali fatti imprevedibili ed oggettivi, ed in considerazione di quanto disposto dall’art. 9, quarto comma, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, il tribunale può concedere al debitore, che abbia in precedenza presentato una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ai sensi del sesto comma dell’art. 161 L.F. e  che, a seguito di ciò, abbia già beneficiato della facoltà di richiedere la proroga legale di 60 giorni del termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo (termine da considerarsi ulteriormente differito per un lasso di tempo complessivo di 44 giorni in ragione della sospensione contemplata dall’ art. 83, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dall’art. 36 del D.L. 23/2020), un’ulteriore proroga fino a 90 giorni e ciò  anche se la procedura risultasse essere stata pendente alla data del 23 febbraio 2020 e senza che sia necessario che il proponenti presenti ulteriori documenti [nello specifico il tribunale nel concedere quell’ulteriore proroga ha però previsto l’obbligo per il debitore di adempiere agli obblighi informativi periodici di cui all’ottavo comma dello stesso art. 161 L.F.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23739.pdf

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