Tribunale di Bergamo – Concordato preventivo con riserva: presupposti di accoglimento della domanda della ricorrente di procedere, ancor prima della presentazione della proposta e del piano, al pagamento di rate di un debito per IVA.
Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., fallimentare e delle esecuzioni forzate, 15 luglio 2020 – Pres. Rel. Laura De Simone, Giudici Elena Gelato e Bruno Gian Pio Conca.
Concordato preventivo con riserva – Deposito del ricorso – Presentazione del piano e della proposta – Termine pendente – Istanza di pagamento di rate di debito tributario – Proposizione – Commissario giudiziale – Valutazione della non dannosità per i creditori – Possibile accoglimento della richiesta.
Ancor prima che il tribunale ammetta alla relativa procedura una società che abbia depositato una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L.F. e ancor prima che risulti scaduto il termine per la presentazione della proposta e del piano, può trovare accoglimento l’istanza della ricorrente volta ad essere autorizzata a proseguire il pagamento delle rate di un debito tributario per IVA, che sia in data antecedente la proposizione del ricorso già stato oggetto di definizione con l’Agenzia delle Entrate, laddove la debitrice affermi a supporto della sua richiesta che la stessa è finalizzata a non aggravare la massa con le maggiori sanzioni previste nel caso di interruzione dei pagamenti ed il Commissario giudiziale confermi che l’accoglimento della richiesta non aggrava la posizione di quelli stessi creditori (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)