Corte d’Appello di Torino – Considerazioni circa il divieto di presentare due domande di ammissione a concordato “in bianco” in un lasso di tempo inferiore a due anni l’una dall’altra.

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Data di riferimento: 
09/07/2020

Corte d’Appello di Torino, Sez. Volontaria Giurisdizione, 09 luglio 2020 – Pres. Renata Siva, Cons. Rel. Gian Andrea Morbelli, Cons. Roberta Bonaudi.

Concordato in bianco – Deposito della domanda - Azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore – Divieto di promovimento o prosecuzione – Decorrenza sin dalla pubblicazione del ricorso – Fissazione del termine per la presentazione del piano e della proposta - Prodursi di quell’effetto solo da tale momento – Esclusione.  

Concordato preventivo in bianco – Deposito della domanda – Stessa istanza presentata nei due anni anteriori - Precedente dichiarazione di inammissibilità – Circostanza ostativa alla ammissione della nuova istanza – Eventuale omologazione - Proposizione del reclamo da parte di un creditore – Accoglimento – Revoca del decreto di omologa.

 

In caso di deposito di un ricorso ex art. 161, sesto comma, L.F., il divieto, a norma dell’art. 168 L.F., di promovimento o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore decorre dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e non da quella in cui il tribunale, ritenuto il ricorso ammissibile, fissa il termine per la presentazione del piano e della proposta, ragion per cui si deve ritenere che il debitore benefici dell’ombrello protettivo previsto  da quella seconda norma anche se la sua domanda di concordato venga poi dichiarata inammissibile senza nemmeno la concessione dei termini per il deposito del piano ed è per questo, per evitare una qualunque possibilità di abuso, che l’art. 161, nono comma L.F. prevede che per i successivi due anni il debitore non possa usufruire di un’analoga protezione nel caso presentasse una nuova domanda dello stesso tipo. (Pierlugi Ferrini - Riproduzione riservata)

Deve considerarsi invalido e va pertanto revocato, il decreto di omologa di un concordato che faccia seguito ad un precedente provvedimento di concessione, a norma dell’art. 161, sesto comma, L.F., dei termini per la presentazione del concordato pieno, laddove questo sia stato emesso fuori dei casi previsti dalla legge e contro l’espressa previsione dell’art. 161, nono comma, L.F., che prevede che sia considerata inammissibile una domanda depositata ai sensi del sesto comma se il debitore abbia nei due anni precedenti proposto una domanda dello stesso tipo cui non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Risulta infatti impossibile sostenere che l’avvenuta successiva  presentazione nel secondo caso di una domanda di concordato pieno e la conseguente ammissione a quella procedura abbiano sanato tale criticità, stante che in materia di concordato preventivo la legge non prevede la possibilità di impugnare tutti i provvedimenti emessi nel corso del procedimento (in particolare non risulta soggetto a reclamo quello emesso dal tribunale ai sensi dell’art. 163 L.F.), sicché il primo provvedimento impugnabile dal soggetto interessato per fare valere la violazione dell’art. 161, nono comma, L.F. è proprio il decreto di omologa della nuova proposta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23969.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: