Tribunale di Bologna - Concordato preventivo in continuità: l'attestazione del professionista indipendente costituisce presupposto obbligatorio sia in sede di apertura che nel caso vengano poi apportate modifiche alla proposta e/o al piano.
Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 14 maggio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Pasquale Liccardo, Rel. Antonella Rimondini, Giud. Maurizio Atzori.
Concordato preventivo con continuità aziendale – Ammissione - Successiva introduzione di modifiche sostanziali della proposta e/o del piano – Obbligatorietà del deposito della relazione del professionista in entrambi quei frangenti – Revoca in mancanza dell'intervenuta ammissione.
L'attestazione ex art. 87, terzo comma, C.C.I. deve ritenersi costituisca un elemento obbligatorio del concordato preventivo volta a corroborarne in particolare la fattibilità e ciò anche nell'ipotesi in cui dopo il decreto di apertura della procedura intervenga una sostanziale modifica della proposta e/o del piano come originariamente previsti (art. 105, IV comma, C.C.I., già art. 172, II comma, L.F.), modifica che dovrà, pena in mancanza la revoca dell'ammissione, essere accompagnata obbligatoriamente dal rinnovo del giudizio del professionista attestatore tesa evidentemente a confermare la ricorrenza di detto presupposto. Del resto, l'oggetto del controllo riservato al tribunale in sede di apertura e in qualunque momento del procedimento (art. 106, II comma, C.C.I.) è principalmente appunto la relazione dell'attestatore, a maggior ragione nell'ipotesi di continuità aziendale in cui il professionista, oltre alla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, deve verificare ed attestare che il piano è atto ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bologna-14-maggio-2024-pres-liccardo-est-rimondini
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 28 Marzo 2017, n. 7975 https://www.unijuris.it/node/3359].