Corte di Cassazione (12174/2024) – In pendenza dell'ammissione del contribuente a concordato preventivo lo stesso non può essere sanzionato per aver omesso da quel momento il pagamento di tributi come rateizzati ex art. 3 bis D. Lgs. 462/19997.
Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 06 maggio 2024 – Pres. Andreina Giudicepietro, Rel. Federico Lume.
Concordato preventivo – Ammissione del contribuente alla procedura - Pagamento di tributi - Rateazione, ai sensi dell'art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997– Omesso pagamento delle rate da dal momento dell'ammissione – Decadenza dal beneficio riconosciutogli e applicazione di sanzioni - Esclusione – Fondamento.
In pendenza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, la riscossione dei tributi sulla base di una rateazione in corso, prevista dall'art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, è sospesa, non potendo il contribuente eseguire pagamenti al di fuori del concorso di tutti i creditori, senza che ciò comporti la decadenza dal beneficio e la irrogazione delle conseguenti sanzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimo il pieno recupero di sanzioni ed interessi a seguito della decadenza dalla rateazione per omesso versamento nei termini della terza rata, in pendenza della apertura della procedura di concordato preventivo). (Massima Ufficiale)
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