Corte di Cassazione (12174/2024) – In pendenza dell'ammissione del contribuente a concordato preventivo lo stesso non può essere sanzionato per aver omesso da quel momento il pagamento di tributi come rateizzati ex art. 3 bis D. Lgs. 462/19997.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
06/05/2024

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 06 maggio 2024 – Pres. Andreina Giudicepietro, Rel. Federico Lume.

Concordato preventivo – Ammissione del contribuente alla procedura - Pagamento di tributi - Rateazione, ai sensi dell'art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997– Omesso pagamento delle rate da dal momento dell'ammissione – Decadenza dal beneficio riconosciutogli e applicazione di sanzioni - Esclusione – Fondamento.

In pendenza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, la riscossione dei tributi sulla base di una rateazione in corso, prevista dall'art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, è sospesa, non potendo il contribuente eseguire pagamenti al di fuori del concorso di tutti i creditori, senza che ciò comporti la decadenza dal beneficio e la irrogazione delle conseguenti sanzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimo il pieno recupero di sanzioni ed interessi a seguito della decadenza dalla rateazione per omesso versamento nei termini della terza rata, in pendenza della apertura della procedura di concordato preventivo). (Massima Ufficiale)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31355/CrisiImpresa?In-pendenza-di-ammissione-alla-procedura-di-concordato-preventivo-%C3%A8-sospesa-la-riscossione-dei-tributi-sulla-base-di-una-rateazione-in-corso

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-5-6-maggio-2024-n-12174-pres-giudicepietro-est-lume

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: