Tribunale di Gela – Emergenza da Covid-19: il differimento fino a 90 giorni previsto dall'art.9, comma 2, del D.L. 23/2020 può riconoscersi solo se il diffondersi della pandemia abbia avuto un'incidenza socio-economica sul concordato in corso.

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Data di riferimento: 
22/07/2020

Tribunale di Gela, Sez. Fallimentare, 22 luglio 2020 – Pres. Maria Rosaria Carlà, Rel. Stefania Sgroi, Giud. Anna Maria Ciancio.

Domanda di concordato con riserva – Deposito della proposta e del piano – Rilievi sollevati dal Commissario giudiziale – Mancata integrazione della domanda – Dichiarazione di inammissibilità del concordato  - Fissazione dell'udienza ex art. 162, secondo comma, L.F. - Differimento causa propagarsi dell'epidemia da Covid-19 – Proponente - Termine ex art. 9, comma 2, d.l. n. 23 del 2000 – Domanda di riconoscimento inoltrata nel corso dell'udienza – Inaccoglibilità  - Motivazione.

Laddove già prima del diffondersi dell'emergenza da Covid-19 sia stata fissata l'udienza ex art. 162, secondo comma, L.F. per la dichiarazione di rigetto di una domanda di concordato con riserva per non avere il proponente, che pur aveva depositato la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F., provveduto, entro il termine di 15 giorni concessogli, a sua richiesta prorogatogli di altri 60 giorni, ad integrare la sua domanda come da rilievi sollevati dal  Commissario giudiziale (udienza poi differita d'ufficio, ai sensi dell'art. 83, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18,  proprio a causa del sopravvenire di quella pandemia), non può trovare accoglimento, per insussistenza dei presupposti di legge, l'ulteriore istanza del debitore, formulata nel corso di quella stessa udienza di concessione di un termine di 90 giorni per la presentazione di una nuova proposta ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modificaz. dalla l. 5 giugno 2020, n. 40, non risultando tale differimento, in base ad un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata ex art. 77, comma 2, Cost. di quella disposizione, riconoscibile nel caso in cui  l'emergenza epidemiologica non abbia avuto alcuna incidenza socio-economica sulla procedura, per essere già prima maturati i presupposti per il riconoscimento della sua inammissibilità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24579.pdf

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