Corte di Cassazione (9027/2020) – Presupposti del riconoscimento, o del mancato riconoscimento, del beneficio della prededuzione a favore del professionista che ha assistito il debitore in sede di concordato ante fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 maggio 2020, n. 9027 - Pres. Loredana Nazzicone. Est. Alberto Pazzi.
Fallimento – Credito del professionista – Assistenza del debitore nella precedente sede concordataria – Compenso spettantegli – Funzionalità della prestazione - Riconoscimento della prededuzione – Riscontro ex post dell’intervenuta utilità per i creditori – Presupposto da escludersi.
Fallimento – Professionista consulente – Assistenza del debitore nella precedente sede concordataria – Ammissione del debitore a quella procedura – Successiva revoca per atti in frode – Imputabilità di quel comportamento anche al professionista – Richiesta di riconoscimento della prededuzione del suo credito – Inaccoglibilità – Fondamento.
Fallimento – Credito del professionista - Consulenza prestata nella precedente sede concordataria – Stato passivo – Istanza di riconoscimento della prededuzione – Intervenuta ammissione del credito ma solo in privilegio - Presupposto del necessario conseguente riconoscimento anche della prededuzione – Esclusione – Diversità ed autonomia dei sottostanti accertamenti.
Fallimento – Professionista attestatore – Compenso per l’attività svolta nella precedente sede concordataria – Stato passivo – Riconoscimento della prededuzione – Professionista consulente – Necessario riconoscimento dello stesso beneficio – Esclusione – Ragione sottostante.
Non vi è dubbio in linea generale che il credito del professionista che abbia funto da advisor del debitore, poi dichiarato fallito, nella predisposizione della domanda di concordato rientri tra i crediti sorti "in funzione" di quest'ultima procedura e, come tale, a norma della L. Fall., art. 111, comma 2, vada soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il credito del professionista che abbia predisposto la documentazione necessaria per l'ammissione al concordato preventivo non è prededucibile nel successivo fallimento ove l'ammissione alla procedura minore sia stata revocata per atti di frode dei quali il professionista stesso fosse a conoscenza [nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che la procedura concordataria, nonostante il voto favorevole espresso dai creditori, era stata revocata ai sensi della L. Fall., art. 173, su segnalazione dei commissari giudiziali, a causa della scoperta di atti di frode imputabili anche al professionista, consistiti nell'omessa indicazione all'interno della versione modificata della proposta di circostanze emerse dopo l'avvio della procedura ed idonee a trarre in inganno i creditori sulle loro effettive prospettive di soddisfacimento ed ha pertanto, per tale motivo, escluso la prededucibilità del credito del professionista nel successivo fallimento del suo cliente; ciò non solo e non tanto perché la prestazione professionale svolta non era stata di alcuna utilità per la procedura, ma in quanto una prestazione che si caratterizzi per il fatto che il professionista fosse a conoscenza dell'incompleta disclosure compiuta dall'imprenditore a discapito dell'interesse dei creditori non può essere in alcun modo ricondotta nell'alveo della procedura concorsuale minore e delle finalità risanatorie cui la stessa è volta, dato che la procedura concordataria è capace di perseguire la composizione della crisi unicamente se e in quanto il suo svolgimento sia rispettoso delle indicazioni del legislatore]. (PierluigiFerrini – Riproduzione riservata)
La presentazione da parte del professionista, che ha assistito il debitore nella sede concordataria che ha preceduto la di lui dichiarazione di fallimento, di una domanda di insinuazione al passivo di un credito in prededuzione si deve ritenere che comporti due diversi ed autonomi profili di indagine, l'uno sostanzialistico, l'altro procedurale, ragion per cui la verifica della esistenza e consistenza del credito si deve ritenere che non comporti affatto che al credito ammesso debba essere riconosciuta in via consequenziale la prededuzione richiesta; ciò in quanto la valutazione compiuta ai fini dell'ammissione del credito non investe il profilo della strumentalità della prestazione professionale alle finalità perseguite dalla procedura concordataria, che deve essere verificata controllando se l'attività professionale prestata possa, secondo un giudizio ex ante, essere ricondotta nell'alveo della procedura concorsuale minore e delle finalità dalla stessa perseguite. Non si presta a censure quindi la valutazione del Tribunale nella parte in cui, pur registrando l'avvenuta ammissione al passivo in privilegio del credito del professionista, ne ha escluso la collocazione in prededuzione in ragione dell'assenza dei presupposti che legittimavano una simile pretesa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La statuizione assunta dal giudice delegato in sede di stato passivo rispetto alla collocazione del credito di un professionista, cui sia stato ad esempio riconosciuto il beneficio della prededuzione, non impone in via automatica l'adozione di un analogo provvedimento nei confronti di altro professionista, specie in un caso, come quello di specie, in cui il credito dell'attestatore sia stato ammesso in prededuzione all'esito di una valutazione di funzionalità compiuta con riferimento alla data di predisposizione della sua attestazione, mentre il diverso provvedimento assunto nei confronti del consulente, che aveva assistito il debitore nella fase concordataria che ha preceduto la di lui dichiarazione di fallimento, consistente nel mancato riconoscimento della prededuzione, risulti giustificato sulla base delle condotte omissive commesse dopo la data di iniziale presentazione del piano e della relativa documentazione e con riferimento a circostanze emerse a seguito dell'ammissione del debitore alla procedura minore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23684/Deontologia#gsc.tab=0
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 5098, 5 marzo 2014 https://www.unijuris.it/node/2261; Corte di Cassazione 30 gennaio 2015 n. 1765 https://www.unijuris.it/node/2530 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2018 n. 1182 https://www.unijuris.it/node/3909; con riferimento alla massima successiva: Cassazione civile, sez. VI, 07 febbraio 2017, n. 3218 https://www.unijuris.it/node/3411]