Corte di Cassazione (7117/2020) - Unicità della domanda concordataria e presupposti di quella “in bianco”. Rilevabilità nel concorso di elementi rivelatori, sin da quel momento, del sussistere di finalità dilatatorie.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 marzo 2020, n. 7117 – Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi. Domanda di concordato - Unicità – Concordato con riserva - Indicazioni aggiuntive - Presupposto necessario solo a fini particolari – Istanza presentata solo all’ultimo momento – Prova della volontà dilatoria – Esclusione – Necessità del concorrere di altri elementi – Principi di diritto.
La mera presentazione di una richiesta di concessione di un termine ex art. 161, commi 6 e 10, l.fall. costituisce un fatto neutro inidoneo di per sé a dimostrare la volontà del debitore di sfuggire alla dichiarazione di fallimento, giacché il mero differimento del procedimento prefallimentare che ne discende rimane neutralizzato dal fenomeno di consecuzione delle procedure concorsuali; nondimeno, la circostanza della presentazione della domanda anticipata di concordato all'ultimo momento utile può concorrere a dimostrare, unitamente ad altri elementi atti a rappresentare in termini abusivi il quadro d'insieme in cui l'iniziativa è stata assunta, il perseguimento di finalità dilatorie del tutto diverse dall'intenzione di regolare la crisi d'impresa. (Massima ufficiale)
Il cd. preconcordato ex art. 161, comma 6, l.fall. costituisce una mera opzione di sviluppo del concordato, alternativa a quella prevista dai primi tre commi della medesima norma, imperniata sulla facoltà dell'imprenditore, che già ha assunto la qualità di debitore concordatario, di procrastinare il deposito di proposta, piano e relativa documentazione, al fine di anticipare i tempi dell'emersione della crisi, mediante una domanda anticipata corredata dai documenti previsti dal primo periodo del citato comma 6 (fatti salvi gli oneri di allegazione funzionali alla valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore in pendenza della procedura ovvero delle istanze dallo stesso presentate) in un termine, concesso dal Tribunale, cui l'imprenditore ha diritto a meno che il Tribunale non rilevi "aliunde", fin da quel frangente, che l'iniziativa è assunta con abuso dello strumento concordatario. (massima ufficiale)
La domanda anticipata di concordato presentata all'ultimo momento utile può concorrere a dimostrare, unitamente ad altri elementi atti a rappresentare in termini abusivi il quadro d'insieme in cui l'iniziativa è stata assunta, il perseguimento di finalità dilatorie del tutto diverse dall'intenzione di regolare la crisi d'impresa. (Principio di diritto)
La domanda anticipata di concordato non necessita per la sua ammissione (fatti salvi gli oneri di allegazione funzionali alla valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore in pendenza della procedura ovvero alla valutazione delle istanze presentate dall'imprenditore) di alcuna indicazione aggiuntiva ai documenti previsti dal primo periodo dell'art. 161, comma 6, legge fall. (Principio di diritto)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23664.pdf
[Osservazioni della Corte che fanno da premessa alla pronuncia dei principi di cui sopra:
Anche in considerazione del combinato disposto dell’art. 168 L.F. che regola gli effetti della presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, prevedendo, a prescindere dal fatto che il deposito sia accompagnato o meno dalla proposta e dal piano, il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio dell'imprenditore, la pubblicazione ex art. 161, quinto comma, L.F. della domanda di concordato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al suo deposito in cancelleria, comporta, a qualunque tipo di concordato si riferisca, ordinario o in bianco: l'impossibilità di acquisire senza autorizzazione diritti di prelazione con effetto rispetto ai creditori concorrenti; l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la data di pubblicazione; nonché, a mente dell'art. 169 L.F., l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 L.F. Essa va tenuta inoltre a parametro, ai sensi dell'art. 69 bis, comma 2, L.F., per il computo dei termini previsti dagli artt. 64, 65, 67, commi 1 e 2, e 69 della stessa legge, nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo faccia seguito la dichiarazione di fallimento. Oltre a ciò, una pluralità di norme fanno conseguire, alla presentazione dell'unica domanda di concordato preventivo, l'applicabilità della disciplina caratterizzante la procedura concordataria (ad esempio da tale data l'imprenditore può chiedere, ai sensi dell'art. 169 bis L.F., l'autorizzazione a sciogliere o sospendere i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti, ovvero, ex art. 182 quinquies, commi 1 e 5, L.F., l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o, in caso di continuità aziendale, l'autorizzazione a pagare crediti anteriori, così come dalla medesima epoca non trovano applicazione, a mente dell'art. 182 sexies L.F., gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482 bis, commi 4, 5 e 6, e 2482 ter cod. civ. e non opera la causa di scioglimento della società di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545 duodecies cod. civ.).
Cfr. in questa rivista tutta una serie di decisioni cui la Suprema Corte si è richiamata : Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 novembre 2019, n. 31051 https://www.unijuris.it/node/5019 ; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 novembre 2018 n. 30539 https://www.unijuris.it/node/4502; Cassazione civile, sez. VI, 11 Ottobre 2018, n. 25210 https://www.unijuris.it/node/4522; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 marzo 2017 n. 5677 https://www.unijuris.it/node/3292 ; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 febbraio 2017 n. 3836 https://www.unijuris.it/node/4146 ; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 ottobre 2018 n. 25602 https://www.unijuris.it/node/4496]