Corte di Cassazione (34266/2024) – La consecuzione non è configurabile tra amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria onde i crediti sorti nel corso della prima procedura non sono prededucibili nella seconda.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 17/01/2025 - 17:07Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 dicembre 2024, n. 34266 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Fidanzia.
Amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria – Possibile consecuzione tra le due procedure – Esclusione – Crediti sorti nel corso della prima – Non prededucibilità nell'altra successiva procedura – Fondamento.