Tribunale di Roma – Amministrazione straordinaria con dichiarazione d'insolvenza: tempistica richiesta per l'ammissibilità dell'insinuazione ultratardiva al passivo di crediti, in particolare sorti nel corso della procedura.
Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIV civ., 11 maggio 2023 – Pres. Antonino La Malfa, Rel. Marco Genna, Giud. Angela Coluccio.
Amministrazione straordinaria con dichiarazione di insolvenza – Crediti sorti nel corso della procedura – Insinuazione al passivo –Termine decadenziale di dodici mesi dal decreto di esecutività delle domande tempestive – Inapplicabilità – Necessità comunque della proposizione dell'istanza di ammissione in un tempo ragionevole - Criterio di quantificazione.
Amministrazione straordinaria – Apertura della procedura - Lavoratore dipendente – Crediti retributivi maturati anteriormente – Istanza tempestiva di insinuazione al passivo - Accoglimento – Successiva domanda di insinuazione in prededuzione di crediti sopravvenuti – Proposizione ultratardiva - Affidamento ingiustificato sul loro regolare pagamento in corso di procedura – Considerazione quale ritardo non imputabile – Esclusione.
Con riferimento ai crediti sorti nel corso di una procedura concorsuale [nello specifico, di un'amministrazione straordinaria con dichiarazione dello stato d'insolvenza dell'impresa debitrice] non trova applicazione il termine decadenziale di dodici mesi (o, per le procedure di particolare complessità, di diciotto mesi) dal deposito del decreto di esecutività delle domande tempestive previsto dall'art 101, primo comma, L.F, in quanto quei crediti potrebbero sopravvenire quando detto termine risulta decorso o in prossimità di tale decorrenza ed in quanto il richiamo operato dall'art. 111 bis, primo comma, L.F. si riferisce solo alle modalità di accertamento dei crediti prededucibili e non già della relativa tempistica. Pur tuttavia si deve ritenere che l'insinuazione al passivo di quei crediti, nel rispetto del principio di ragionevole durata del procedimento, debba comunque avvenire in un tempo appunto “ragionevole”, che può essere quantificato, facendo ricorso ai principi generali dell'ordinamento, nello stesso termine riconosciuto ai creditori anteriori, vale a dire di un anno, decorrente però in tal caso dal momento in cui si verificano le condizioni per poterla richiedere. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il requisito della “causa non imputabile”, che ai sensi dell'art,101, ultimo comma, L.F. rende possibile anche l'insinuazione c.d. “ultratardiva” è integrato da un fattore estraneo alla volontà della parte, insuperabile con una mera condotta diligente, riconducibile di regola al caso fortuito e alla forza maggiore, ed è comunque riferito ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già dell’impossibilità relativa o ancor più di una mera difficoltà [nello specifico, il Tribunale ha ritenuto che non poteva considerarsi giustificato in tal senso l’affidamento riposto, da un lavoratore subordinato, che, dopo aver presentato domanda tempestiva di insinuazione al passivo di crediti retributivi maturati prima dell'apertura della procedura concordataria, regolarmente accolta, aveva poi, in un secondo tempo, a distanza di quasi otto anni, confidando nella regolarità dei pagamenti, presentato domanda ultratardiva di ammissione al passivo in prededuzione anche di crediti di quel tipo maturati per alcuni mesi nelle immediatezze dell'apertura della procedura concorsuale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-11-maggio-2023-pres-la-malfa-est-genna
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29452.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista in tale senso: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 luglio 2019, n. 18544 https://www.unijuris.it/node/4797 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 febbraio 2020, n. 3872 https://www.unijuris.it/node/5113 e nel senso che il creditore ultratardivo debba insinuarsi “immediatamente”, usufruendo comunque di uno spazio temporale non eccessivamente ridotto: Cassazione civile, Sez. I, 05 Aprile 2022, n. 11000 https://www.unijuris.it/node/6639].