Corte di Cassazione (30718/2023) - Fallimento e rigetto in udienza di un’insinuazione tardiva: momento dal quale far decorrere il termine per l’opposizione allo stato passivo .

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
06/11/2023

Cass., Sez. 1, 6 novembre 2023, n. 30718, Pres. Ferro, Est. Terrusi

FALLIMENTO – Domanda tardiva di insinuazione al passivo – Rigetto con provvedimento reso in udienza – Opposizione – Termine – Decorrenza – Dall’udienza – Esclusione – Dalla comunicazione o, in difetto, nel termine lungo ex art. 327 c.p.c. – Sussistenza.

In tema di opposizione avverso il rigetto della domanda tardiva di ammissione allo stato passivo, il termine per contrastare il decreto adottato in udienza non è suscettibile di decorrere dalla data di quest’ultima, bensì dalla successiva comunicazione del provvedimento reiettivo, in mancanza della quale, viene in rilievo il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-6-novembre-2023-n-30718-pres-ferro-est-terrusi

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30313/CrisiImpresa?Termine-lungo-ex-art.-327-cod.-proc.-civ.-per-proporre-l%E2%80%99opposizione-allo-stato-passivo

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: