Corte di Cassazione (19146/2022) – Amministrazione straordinaria: sono prededucibili i crediti per le prestazioni svolte nel periodo intercorrente tra l'apertura della procedura e la decisione di scioglimento dal contratto da parte del commissario.

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Data di riferimento: 
14/06/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2022, n. 19146 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Cosmo Crolla.

Amministrazione straordinaria – Contratti pendenti - Continuità di esecuzione - Prestazioni eseguite nel periodo tra apertura della procedura e decisione di scioglimento dal contratto – Crediti da riconoscersi in prededuzione – Pagamento da effettuare come tale anche nel successivo fallimento.

La funzione recuperatoria e conservativa dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza comporta, di regola, la continuità di esecuzione dei contratti pendenti – exart. 50, comma 2, D.Lgs. n. 270/1999, come interpretato dall'art. 1 bisD.L. n. 134/2008, convertito con L. n. 166/2008 - con la conseguenza che i crediti per i corrispettivi delle prestazioni effettivamente eseguite nel periodo fra l'apertura della procedura e la decisione di scioglimento dal contratto comunicata dal commissario devono essere riconosciuti in prededuzione anche nel successivo fallimento, in forza dell'art. 52 dello stesso D.Lgs. e dell'art. 111, comma 1, n. 1, L. fall. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'esecuzione di un contratto di allibo - relativo alla erogazione dei servizi di alleggerimento del carico di navi per consentirne l'attracco portuale - fosse proseguita sino alla comunicazione della decisione di sciogliersi dallo stesso da parte del commissario, confermando la decisione di merito, di rigetto della richiesta di ammissione al passivo, in quanto non relativa ai corrispettivi dei servizi di trasporto effettivamente compiuti). (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-14-giugno-2022-n-19146-pres-genovese-est-crolla

[con riferimento al fatto che la prosecuzione di una precedente somministrazione di servizi dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ove non sia stata accompagnata da un'espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario, non comporta il trasferimento del rapporto in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse e la prededucibilità del relativo credito, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 febbraio 2016 n. 3193 https://www.unijuris.it/node/3591 e Cassazione civile, Sez. I, 18 Gennaio 2018, n. 1195 https://www.unijuris.it/node/3982].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: