Corte di Cassazione (24011/2023) – Amministrazione straordinaria: presupposti per la riconoscibilità della prededuzione ex art. 3, comma 1 ter, D.L. 347/2003 e del privilegio ex art. 2751 bis, comma 1, n. 5, c.c. a favore di una società cooperativa.

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Data di riferimento: 
07/08/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 agosto 2023, n. 24011 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.

Società in amministrazione straordinaria – Ammissione al passivo in prededuzione dei suoi creditori –  Gestione da parte di quella società di impianti di interesse strategico nazionale – Presupposto necessario – Beneficio non riconoscibile ai creditori di altre società dello stesso gruppo.

Amministrazione straordinaria -  Società cooperative di produzione o lavoro – Insinuazione al passivo del credito relativo a prestazioni eseguite – Riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, comma 1, n. 5, c.c. - Superamento positivo della revisione, o istanza intesa ad ottenerla – Condizione necessaria – Esclusione – Presupposto richiesto solo nell'ambito della procedura di concordato preventivo.

L'attribuzione, di carattere eccezionale, di una speciale fattispecie di prededuzione come indirizzata, a fronte di particolari prestazioni eseguite, ai creditori di una società ammessa all'amministrazione straordinaria di cui al d.l. 347/2003 che gestisca un impianto industriale individuato, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 207/2012, come di interesse strategico nazionale in forza di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si deve ritenere non possa estendersi ai creditori della società capogruppo di quella o di altre società del medesimo gruppo pure ammesse ad amministrazione straordinaria, (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il riconoscimento del privilegio accordato dall’art. 2751 bis n. 5 c.c. ai crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti non richiede il superamento positivo della revisione, o la richiesta intesa ad ottenerla, previsti dal comma 3 bis dell’art. 82 D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella L. n. 98/2013, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo, in favore di quelle società od enti, da far valere nell’ambito della procedura di concordato preventivo. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-7-agosto-2023-n-24011-pres-cristiano-est-pazzi

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29929/CrisiImpresa?Societ%C3%A0-ed-enti-cooperativi%3A-il-riconoscimento-del-privilegio-di-cui-all%E2%80%99art.-2751-bis-n.-5-cod.-civ.-postula-la-revisione%3F

[con riferimento alla prima massima, in tema di prededucibilità dei crediti in favore di determinati creditori laddove la debitrice, grande impresa ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, cfr. in questa rivista:  Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 febbraio 2020, n. 4341 https://www.unijuris.it/node/5535; con riferimento alla seconda, in tema di requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per la riconoscibilità del privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. a favore delle  cooperative di produzione e lavoro: Cass., Sez. 1, 3 marzo 2022, n. 7085 https://www.unijuris.it/node/6175 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 2 novembre 2016 n. 22147  https://www.unijuris.it/node/3078].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: