Corte di Cassazione (9166/2023) - Consecuzione tra concordato con riserva e amministrazione straordinaria: presupposti di prededucibilità dei crediti sorti a fronte di prestazioni continuative o periodiche antecedenti alla dichiarazione d'insolvenza.

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Data di riferimento: 
03/04/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 aprile 2023, n. 9166 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Guido Mercolino.

Amministrazione straordinaria – Contratto di somministrazione pendente munito di data certa- Dichiarazione d'insolvenza – Crediti per prestazioni continuative o periodiche rese anteriormente - Possibile ammissione allo stato .passivo - Scioglimento di quel contratto – Circostanza ininfluente.

Amministrazione straordinaria – Insinuazione allo stato passivo - Credito documentato da una scrittura privata non avente data certa – Anteriorità rispetto all'apertura di quella procedura – Presupposto necessario - Prova fornita con riferimento a fatti diversi da quelli previsti dall'art. 2704 c.c. - Ammissibilità - Valutazione rimessa al giudice del merito – Insindacabilità in Cassazione.

Domanda di concordato con riserva – Dichiarazione di inammissibilità della stessa – Apertura della procedura di amministrazione straordinaria - Crediti sorti dopo la presentazione di quella domanda e prima della dichiarazione dello stato d'insolvenza – Possibile ammissione al passivo in prededuzione – Presupposti necessari - Derivazione dei crediti da atti  legittimamente compiuti – Continuità tra le due procedure.

In tema di amministrazione straordinaria, il contraente in bonis può ottenere l'ammissione al passivo del credito derivante dalle prestazioni rese anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza della società in adempimento di un contratto ad esecuzione continuata o periodica opponibile alla procedura in quanto munito di data certa, quand'anche fatto oggetto di susseguente scioglimento ad opera del commissario. (Massima Ufficiale)

In tema di verificazione del passivo, ai fini dell'opponibilità alla procedura di un credito documentato da una scrittura privata non avente data certa, la prova del momento in cui il negozio è stato concluso può essere fornita anche mediante fatti diversi da quelli tipizzati dall'art. 2704 cod. civ. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), la cui sussistenza ed idoneità a stabilire con certezza la data del documento, in ragione della loro rispondenza ai requisiti di gravità, precisione e concordanza, sono rimesse alla valutazione, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, del giudice di merito, con il solo limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non dev'essere riconducibile al soggetto che lo invoca e dev'essere altresì sottratto alla sua disponibilità; trattasi di valutazione non sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento all'ipotesi in cui l'apertura dell'amministrazione straordinaria faccia seguito alla dichiarazione d'inammissibilità di una domanda di concordato con riserva, va condiviso il recente  precedente (Cass., Sez. I, 23/05/2022, n. 16531) nel quale la Corte ha avuto modo di affermare che i crediti sorti dopo la presentazione della domanda di concordato e prima della dichiarazione dello stato d'insolvenza possono essere ammessi al passivo in prededuzione, purché risulti accertato a) che gli stessi discendono da un atto legalmente compiuto, cioè da un atto di straordinaria amministrazione preventivamente autorizzato o da un atto di gestione che, seppur non autorizzato, risulti funzionale alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio, e b) che esiste un rapporto di consecuzione tra le due procedure, in quanto entrambe volte a regolare una coincidente situazione di dissesto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-3-aprile-2023-n-9166-pres-cristiano-est-mercolino

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29112.pdf

[con riferimento alla prima massima e ad alcuni  precedenti della Corte, richiamati dalla difesa della ricorrente, considerati dalla stessa Corte, nella parte motiva, come non conferenti al caso di specie, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 febbraio 2016 n. 3193 https://www.unijuris.it/node/3591 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2022, n. 19146 https://www.unijuris.it/node/6405; con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 febbraio 2018 n. 4509 https://www.unijuris.it/node/3979 e Corte di Cassazione, Sez. I, 09 ottobre 2017 n. 23582 https://www.unijuris.it/node/3805; con riferimento alla terza massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2022, n. 16531 https://www.unijuris.it/node/6348; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2019, n. 15724 https://www.unijuris.it/node/4708; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 maggio 2019, n. 14713 https://www.unijuris.it/node/4687 e Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: