Tribunale di Busto Arsizio - Liquidazione controllata: considerazioni in tema di misura del compenso spettante al difensore, ai consulenti e all'OCC, quale gestore della crisi, e di sua mancata conferma quale liquidatore.

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Data di riferimento: 
18/06/2024

Tribunale di Busto Arsizio, Sez. II civ., 18 giugno 2024 – Pres.Marco Giovanni Lualdi, Rel. Milton D'Ambra, Giud. Elisa Tosi.

Liquidazione controllata – Natura dei compensi spettanti all'OCC, ai difensori e agli advisors – Limiti entro i quali devono esse contenuti – Fondamento.

Quanto alla natura dei crediti da soddisfarsi in sede di liquidazione controllata, solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile mentre i compensi dei difensori e, più in generale, dei consulenti (c.d. advisors) godono unicamente del privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. in quanto non ricompresi nell'art. 6 C.C.I. e non prededucibili ai sensi dell'art. 277 C.C.I., sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori, sia perché, quand'anche si dovesse ritenere il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in “funzione della procedura liquidatoria” non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata. Ciò tenuto conto che è pur sempre compito del Liquidatore del patrimonio in sede di formazione dello stato passivo valutare che i contratti conclusi dal ricorrente, ivi compresi quelli conclusi con quei soggetti, siano inopponibili alla massa per la presenza di eventuali patologie funzionali ovvero genetiche, come tipicamente la lesione ultradimidium che rescinde in via di azione o eccezione il negozio concluso in stato di bisogno e in presenza degli ulteriori presupposti di cui, ex art. 1448 c.c., all'azione generale di rescissione per lesione [nello specifico, al riguardo, Il Tribunale ha ritenuto che sussistessero giustificati motivi per la sostituzione dell'OCC e la nomina ex art. 270, comma 2, lettera b), C.C.I. di un diverso liquidatore stante che, in violazione delle norme in tema di graduazione dei crediti, l’OCC aveva qualificato come prededucibile il compenso spettante al difensore, omettendo di rilevare la violazione dei parametri ministeriali previsti dal D.M. 55/2014, per la determinazione del compenso spettante per l’assistenza delle parti e, per di più, concludendo esso stesso un accordo per la determinazione del proprio compenso in spregio ai parametri previsti dal D.M.202/2014, in quanto compensi che, laddove corrisposti avrebbero avuto l'effetto di erodere di circa un terzo l'attivo stimato e presubilmente distribuibile ai creditori].(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31575/CrisiImpresa?L%E2%80%99accordo-sul-compenso-dell%E2%80%99OCC-in-spregio-ai-parametri-del-d.m.-202%2F2014-giustifica-la-nomina-a-liquidatore-di-soggetto-diverso-dal-gestore

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Bologna, 20 giugno 2024 – https://www.unijuris.it/node/7838 con vari richiami giurisprudenziali, Tribunale di Savona, 05 dicembre 2023 https://www.unijuris.it/node/7529; Tribunale di Forlì, 28 settembre 2023 https://www.unijuris.it/node/7254 e Tribunale Genova, 10 Novembre 2023 https://www.unijuris.it/node/7367].

 

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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