Tribunale di Rieti – Liquidazione controllata: ammissibile il ricorso alla procedura anche in assenza di beni o in presenza di risorse sufficienti alla rifusione delle sole spese prededucibili.
Tribunale di Rieti, 03 giugno 2024 – Presidente dott. Pierfrancesco De Angelis, Giudice relatore dott. Roberto Colonnello
Liquidazione controllata – Assenza o scarse risorse – Ammissibilità.
Liquidazione controllata – Assimilazione alla liquidazione giudiziale – Nessun potere negoziale del debitore.
Attesa l’entrata in vigore del Codice della Crisi, il ricorso alla liquidazione controllata deve ritenersi ammissibile anche in assenza di beni o allorquando le somme ricavabili dalla liquidazione appaiano idonee alla rifusione delle sole spese in prededuzione. Tale impostazione estensiva si impone tenuto conto della natura “universale” ed obbligata della liquidazione controllata anche in assenza di beni, in ragione dell’estensione della legittimazione al creditore ex art. 268 CCII, della disponibilità dell’eccezione di incapienza in capo al debitore e del contenuto di cui all’art. 271 CCII che assegna al sovraindebitato, a carico del quale il creditore chieda l’apertura della procedura liquidatoria, la facoltà di paralizzare l’istanza con la richiesta di concessione di un termine per accedere, in alternativa, ad una procedura negoziale di composizione della crisi, con la conseguenza che in carenza di detto esercizio l’apertura della liquidazione controllata avviene a prescindere dalla presenza di beni o redditi. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
In ragione del mutamento di prospettiva legato alla “nuova” liquidazione controllata, divenuta, da “beneficio” richiedibile solo dal debitore, una vera e propria procedura concorsuale liquidatoria universale, attivabile anche dai creditori, ed assimilabile alla figura “maggiore” della liquidazione giudiziale, appare evidente che il debitore non è legittimato ad avanzare alcuna proposta, nella quale delimiti l’entità del proprio apporto in una somma fissa determinata nel ricorso, come se si trattasse di un accordo proposto ai creditori; sarà il Giudice delegato successivamente ad indicare quanto il ricorrente sarà legittimato a trattenere per la soddisfazione delle esigenze proprie e della famiglia. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
[Cfr in questa rivista, in senso contrario: Tribunale di Treviso, 21 marzo 2024 in https://www.unijuris.it/node/7756, Tribunale di Bergamo, 16 novembre 2023 in https://www.unijuris.it/node/7457, Tribunale di Palermo, Sez. IV civ., 30 settembre 2022 in https://www.unijuris.it/node/6585. ]