Tribunale di Treviso - Liquidazione controllata: in presenza di un'istanza di apertura proposta da una società di persone risulta inammissibile l'analoga istanza proposta autonomamente dai soci.

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Data di riferimento: 
03/06/2024

Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 03 giugno 2024 – Pres. Bruno Casciarri, Rel. Lucio Munaro, Giud. Petra Uliana.

Liquidazione Controllata – Istanza di apertura proposta da una società di persone – Analoga autonoma istanza proposta dai soci illimitatamente responsabili di quella – Inammissibilità della seconda per carenza di interesse ad agire in capo ai soci – Estensione automatica nei loro confronti della sentenza di apertura decisa dal tribunale – Ragione sottostante.

È inammissibile, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., l’istanza di apertura della liquidazione controllata proposta autonomamente dai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in presenza di analoga istanza dalla stessa formulata, ciò in quanto la liquidazione controllata anche nei confronti di quelli deriva automaticamente, previa instaurazione del contraddittorio ex art.256 C.C.I., dalla sentenza di apertura pronunciata dal tribunale ex art. 270 C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza