Tribunale di Rimini – Liquidazione controllata: criterio da applicarsi per stabilire il compenso spettante al liquidatore qualora identificato in una persona fisica diversa dal gestore della crisi.

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Data di riferimento: 
30/05/2024

Tribunale di Rimini, Sez. Unica Civile, 30 maggio 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Silvia Rossi.

Liquidazione controllata e procedure che prevedono una fase liquidatoria – Nomina quale liquidatore in persona di soggetto diverso dal gestore della crisi - Quantificazione da parte del giudice del compenso spettantegli - Criterio da adottarsi - Natura unitaria del compenso dell’OCC e del liquidatore – Ripartizione proporzionale in base agli incombenti da quelli rispettivamente svolti - Applicazione per stabilire la misura complessiva dei parametri previsti dall'art. 16 del D.M. 202/2014 - Intercorso legittimo accordo intervenuto tra debitore e OCC volto a stabilire la misura del compenso a questo dovuto – Fissazione in un importo superiore a quanto risultante applicando detti parametri – Disapplicazione delle pattuizioni contrattuali.

Con riferimento alla liquidazione controllata e alle procedure negoziali previste da CCII che prevedono una fase liquidatoria, si deve ritenere, stante che il legislatore in sede di D.M. 202/2014 si è all'art. 17, primo comma, limitato a contemplare l'ipotesi della successione di più organismi e all'art. 18, secondo comma, quella di più liquidatori, che anche nella diversa ipotesi, non prevista, in cui nelle procedure liquidatorie all’OCC segua il liquidatore individuato in una persona fisica distinta dal gestore, per scelta del Giudice di non confermare nel ruolo di liquidatore il medesimo soggetto che ha svolto funzioni di OCC, in tema di determinazione del compenso spettante al liquidatore, vada condivisa la tesi della c.d. unicità del compenso tra OCC e liquidatore essendo evidente la volontà del legislatore di considerare unica l’attività svolta, compenso quindi complessivo da ripartire tra gli organi della procedura secondo gli incombenti da ciascuno effettivamente svolti e da riconoscersi nel necessario rispetto dei parametri previsti dall'art. 16 di quel decreto. Ciò anche laddove, in base ad un accordo intervenuto ex art. 14 di quello stesso decreto tra debitore e OCC, l'importo del compenso a quell'organismo spettante, come da considerarsi comprensivo di quello da riconoscersi al gestore della crisi, non rientri in detti parametri in quanto di ammontare superiore, e debba pertanto da parte del giudice ridursi per farlo rientrare entro il limite massimo come risultante attenendosi alle modalità di calcolo dal legislatore previste. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31410/CrisiImpresa?Disapplicabile-l%E2%80%99accordo-sul-compenso-tra-OCC-e-liquidatore-se-supera-i-limiti#google_vignette

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31407/CrisiImpresa?Liquidazione-del-compenso-in-caso-di-liquidatore-diverso-dall%E2%80%99OCC

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31397/CrisiImpresa?Tribunale-di-Rimini-sul-compenso-unitario-dell%E2%80%99OCC-e-del-liquidatore

[Cfr in questa rivista anche Tribunale di Torino, Sez. VI civ. - Procedure concorsuali, 07 maggio 2024 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/7786 ]

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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