Corte di Cassazione (18116/2024) – Fallimento: modalità di liquidazione del compenso al consulente di parte nominato dal curatore nel corso di un giudizio civile.

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Data di riferimento: 
02/07/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 luglio 2024, n. 18116 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Fallimento – Compenso del consulente tecnico – Professionista nominato dal curatore nel corso di un giudizio civile - Liquidazione come prestazione d'opera professionale – Differenza rispetto all'attività del coadiutore del giudice o del consulente tecnico d'ufficio – Natura non di munus publicum.

Il consulente di parte nominato dal curatore del fallimento in un giudizio civile che coinvolge la procedura concorsuale non è riconducibile alle figure del coadiutore di cui all’art. 32, comma 2, L. fall. o del consulente tecnico d’ufficio, inquadrandosi l’attività da lui svolta in un vero e proprio rapporto di prestazione d’opera professionale, della quale l’organo concorsuale si avvale, non nell’ottica specifica del perseguimento dei fini istituzionali, ma per corroborare con un contributo di natura tecnico-difensiva le proprie tesi. Ne deriva che il compenso del consulente in parola va liquidato in ragione della qualità dell’opera prestata, sulla base delle tariffe professionali vigenti e, nei limiti dell’importo domandato, al “valore della pratica” ivi previsto. (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-2-luglio-2024-n-18116-pres-ferro-est-dongiacomo

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31672/CrisiImpresa?La-liquidazione-del-compenso-del-consulente-tecnico-del-curatore

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31844/CrisiImpresa?Criteri-di-determinazione-del-compenso-del-consulente-tecnico-di-parte-nominato-dal-curatore-fallimentare

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