Tribunale di Verona - Liquidazione giudiziale: non può trovare accoglimento la richiesta di ammissione in prededuzione allo stato passivo delle spese di assistenza professionale affrontate in sede di presentazione del ricorso.

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Data di riferimento: 
19/06/2024

Tribunale di Verona, 19 giugno 2024 – Giudice delegato Luigi Pagliuca.

Liquidazione giudiziale – Apertura della procedura - Spese di assistenza professionale finalizzate al deposito del ricorso – Istanza di insinuazione al passivo in prededuzione – Inaccoglibilità – Fondamento - Spese legali affrontate in quell'occasione – Possibile ammissione in privilegio.

Non può essere accolta in sede di stato passivo la domanda di ammissione in prededuzione delle spese del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, dovendosi adottare un’interpretazione restrittiva dell’art. 6 C.C.I.; le spese legali affrontate in quell'occasione possono, invece, essere ammesse col privilegio di cui all'art. 2755 c.c. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-19-giugno-2024-est-pagliuca

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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