Tribunale di Avellino - Liquidazione giudiziale: in caso di revoca della procedura le spese di giustizia non possono gravare sul debitore non responsabile ma sul creditore istante che ne abbia richiesto con colpa l'apertura.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
26/09/2024

Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ. Ufficio procedure concorsuali, 26 settembre 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Pasquale Russolillo.

Liquidazione giudiziale – Impugnazione – Revoca della sentenza di apertura di quella procedura – Spese di giustizia – Debitore non responsabile - Criteri da adottarsi perché non ricadano su di lui – Addebitabilità al creditore istante che risulti averne colpevolmente richiesto l'avvio di quella procedura – Modalità perché ciò avvenga.

In caso di revoca a seguito di impugnazione della liquidazione giudiziale, le spese di giustizia, incluso il compenso del curatore, sono ad esclusivo carico del creditore a cui sia stata imputata la responsabilità dell’apertura del procedimento, e ciò indipendentemente dal fatto che la procedura abbia già realizzato la liquidità necessaria al rimborso ai sensi dell’art. 146 commi 4 e 5 D.P.R. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia); ciò in quanto il successivo art. 147, cui fa rinvio l’art. 53, comma 1, C.C.I., parimenti norma sul recupero degli oneri erariali ma di carattere speciale, risulta finalizzato ad evitare che il debitore, laddove risulti incolpevole dell'avvenuta apertura di quella procedura , debba sostenere i costi di una procedura revocata. Pertanto: nel caso di spese di giustizia anticipate e prenotate a debito non ancora rimborsate, esse dovranno essere recuperate nei confronti del creditore istante, laddove processualmente responsabile dell’avvio del procedimento concorsuale; nel caso di spese di giustizia anticipate e prenotate a debito già anteriormente rimborsate con la liquidità acquisita alla massa, esse, non potendo essere rimborsate al debitore tornato in bonis dall’Erario, dovranno ritenersi provvisoriamente sostenute da quest’ultimo salvo recupero nei confronti del creditore responsabile su cui devono gravare in via definitiva; nel caso di compenso del curatore, la cui liquidazione è da compiere solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di revoca e previa approvazione del rendiconto finale, esso va liquidato dal Tribunale e posto a carico del creditore, e ciò anche allorquando sia stata realizzata liquidità astrattamente sufficiente al pagamento, essendo quest’ultima, per le ragioni anzidette, vincolata alla restituzione in favore del debitore tornato in bonis. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[con il D. Lgs. 136/2004. il testo dell'art. 53, primo comma, C.C.I. è stato modificato estendendo il riferimento alla revoca della liquidazione giudiziale anche all'ipotesi di “omologazione del concordato”, mantenendo fermo il richiamo al disposto dell'art. 147 del D.P.R. 115/2002].

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32346/CrisiImpresa?Revoca-della-liquidazione-giudiziale-e-sorte-delle-spese-di-giustizia%2C-incluso-il-compenso-del-curatore

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-26-settembre-2024-est-russolillo

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza