Corte di Cassazione (27523/2023) – Revoca della dichiarazione di fallimento: spetta all'erario, in caso di mancata individuazione da parte del Tribunale del soggetto responsabile dell'apertura, di corrispondere il compenso al curatore.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 settembre 2023, n. 27523 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Francesco Terrusi.
Dichiarazione di fallimento – Revoca della sentenza – Compenso spettante al curatore - Tribunale – Identificazione del soggetto obbligato al pagamento in quanto responsabile dell'apertura – Onere di corresponsione, in mancanza, da porsi a carico dell'erario – Fondamento.
Fallimento – Revoca – Liquidazione del compenso del curatore – Onere ricadente sull'erario – Giudice avanti al quale può essere formulata l'istanza di pagamento.
Nell'ipotesi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, è onere del curatore, il quale agisca per il pagamento del compenso, individuare, sin dall'atto introduttivo, il soggetto che reputi gravato del pagamento, mentre è compito del Tribunale verificare, illustrandolo, quale sia stato il contributo causale di quel soggetto sull'apertura della procedura; in mancanza, non è possibile porre tale compenso a carico del patrimonio del fallito, dovendo esso essere sopportato, stante il carattere di officiosità della procedura fallimentare dall'amministrazione dello Stato. (Nella specie, va cassata la decisione impugnata che ha posto a carico della società fallita tornata in bonisil saldo del compenso del curatore, liquidato a fallimento revocato, senza individuare la parte tenuta al pagamento ed in assenza di accertamento sull'eventuale colpa degli onerati rispetto alla causazione del fallimento, anzi, avendola esclusa). (Massima Ufficiale)
L'istanza con cui, in caso di revoca del fallimento, il curatore, in mancanza della determinazione da del soggetto tenuto a corrispondergli il compenso come dallo stesso giudice determinato, chieda di porsi lo stesso a carico dell'erario non può essere proposta a quello stesso giudice mediante l'instaurazione di un procedimento camerale non contenzioso ma instaurando un giudizio contenzioso nel rispetto del principio del contraddittorio, trattandosi di procedura fallimentare non più in corso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)