Corte di Cassazione (29670/2022) – La revoca del fallimento con provvedimento passato in giudicato rende improcedibile l'opposizione allo stato passivo nel frattempo proposta.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 ottobre 2022, n. 29670 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Luigi D'Orazio.
Fallimento – Stato passivo – Opposizione proposta da un creditore – Intervenuta revoca del fallimento in corso di causa – Improcedibilità dell'impugnazione – Fondamento.
Nel regime successivo alla riforma ex D.Lgs. n. 5 del 2006, a seguito della revoca del fallimento con provvedimento passato in giudicato diviene improcedibile l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 L. fall., che è procedimento strettamente connesso alla procedura fallimentare, in quanto teso ad accertare il credito con efficacia meramente endoconcorsuale. (Massima Ufficiale) [la Corte ha al riguardo precisato che non avrebbe infatti alcun senso prevedere la possibilità della riassunzione del giudizio da parte del creditore opponente o del fallito tornato in bonis, entrambi privi di interesse ad ottenere una pronuncia definitiva di accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza del credito ai fini del concorso, che resterebbe priva di efficacia al di fuori di esso]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata]
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-11-ottobre-2022-n-29670-pres-cristiano-est-d-orazio
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28170.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2018 n. 3075 https://www.unijuris.it/node/3937].