Corte di Cassazione (32533/2022) – Modalità di notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e legittimazione alla sua proposizione. Possibilità che la Cassazione revochi direttamente in sede di ricorso la dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
04/11/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 novembre 2022, n. 32533 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Fidanzia.

Dichiarazione di fallimento di società estinta – Creditore istante - Notifica del ricorso – Scelta di una modalità che esula dal disposto dell'art. 15 L.F. - Notifica effettuata presso il liquidatore  ex art. 145 c.p.c. – Ammissibilità – Fondamento.

Istanza di fallimento – Condizione legittimante – Contenuto della pretesa di credito - Azione giudiziaria già intrapresa a sua tutela – Irrilevanza.

Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Rigetto da parte della corte d'appello – ricorso in Cassazione avverso quella decisione – Revoca diretta del fallimento e addebito delle spese – Ammissibilità – Presupposto necessario.

La legittimità della procedura di notifica del ricorso ex art. 15 L. Fall. che è dettata dalle esigenze di celerità connaturate alla procedura fallimentare, non per questo determina, tuttavia, l'illegittimità di ogni altra forma di notificazione scelta dal creditore istante, ove questa si riveli addirittura più garantista nei confronti del debitore, consentendogli di esercitare più agevolmente il diritto di difesa: non sussiste alcun dubbio che, in una situazione come nella specie, caratterizzata dall'estinzione della società e dalla cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese, la notifica dell'istanza di fallimento effettuata personalmente presso il liquidatore della società fallenda ex art. 145 c.p.c., anziché presso la vecchia sede di una società, ormai non operativa e cancellata, offra al debitore una più ampia tutela, assicurandogli l'effettivo esercizio del diritto di difesa e vada, pertanto, considerata pienamente valida. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata,

La condizione legittimante l'istanza di fallimento di cui al L. Fall art. 6. prescinde dal contenuto della pretesa di credito e dal tipo di azione in altra sede giudiziale intrapresa a sua tutela, operando anche quando essa non integri una prestazione monetaria e purché tuttavia l'oggetto del credito sia tale da potersi convertire, all'instaurazione del concorso, in una posizione soggettiva astrattamente ammissibile al passivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

La Corte di cassazione, in sede di accoglimento del ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che abbia rigettato il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento, può direttamente revocare tale dichiarazione e così provvedere a norma dell'art. 147 T.U., come novellato dall'art. 366 CCII (per come già vigente anche per i giudizi introdotti ex art. 18 L. Fall,), sull'imputabilità dell'apertura della procedura ai fini dell'addebito delle relative spese, sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendo invece, per tale ipotesi, disporre la cassazione con rinvio al giudice di merito. (Principio di diritto)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%20n.%2032533.pdf

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28696/CrisiImpresa?Revoca-della-dichiarazione-di-fallimento-e-statuizione-sulle-spese-della-procedura-da-parte-del-giudice-di-legittimit%C3%A0

[con riferimento alla prima massima, in tema di legittimità delle modalità di notifica del ricorso previste dall'art. 15 L.F., cfr. in questa rivista: Corte Costituzionale, 16 giugno 2016, n. 146 https://www.unijuris.it/node/6176 e Corte Costituzionale, 11 luglio 2017 n. 162  https://www.unijuris.it/node/4078 ed in tema di notifica  del ricorso a società cancellata dal registro delle imprese: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 06 novembre 2017 n. 26276 https://www.unijuris.it/node/4081; con riferimento alla seconda massima, in tema di presupposti affinché il fideiussore risulti legittimato a proporre istanza di fallimento del debitore principale: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2020, n. 25317  https://www.unijuris.it/node/5391].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]