Corte di Cassazione (10447/2024) In sede di opposizione allo stato passivo le spese di lite vanno liquidate applicando i parametri forensi dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 26/06/2024 - 11:33
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Data di riferimento:
15/04/2024
Cassazione civile, sez. I, 15 Aprile 2024, n. 10047. Pres. Ferro. Est. Fidanzia.
Opposizione allo stato passivo - Natura - Procedimento di volontaria giurisdizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze sulle spese di lite
In tema di fallimento, l'opposizione allo stato passivo ha natura di procedimento contenzioso a cognizione piena, assimilabile all'appello, e non di volontaria giurisdizione, di talché alle relative spese di lite si applicano i parametri forensi dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale. (massima ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-15-aprile-2024-n-10047-pres-ferro-est-fidanzia
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: