Corte di Cassazione (10447/2024) In sede di opposizione allo stato passivo le spese di lite vanno liquidate applicando i parametri forensi dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
15/04/2024

Cassazione civile, sez. I, 15 Aprile 2024, n. 10047. Pres. Ferro. Est. Fidanzia.

Opposizione allo stato passivo - Natura - Procedimento di volontaria giurisdizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze sulle spese di lite

In tema di fallimento, l'opposizione allo stato passivo ha natura di procedimento contenzioso a cognizione piena, assimilabile all'appello, e non di volontaria giurisdizione, di talché alle relative spese di lite si applicano i parametri forensi dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale. (massima ufficiale)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31468/CrisiImpresa?Opposizione-allo-stato-passivo-e-liquidazione-delle-spese-di-lite

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: